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sabato 18/03/2023 • 06:00

Lavoro Domande entro il 31 marzo

Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

Fino al 31 marzo 2023, è possibile presentare la domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, per il contributo spettante ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili, i quali fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La domanda per il contributo ai genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità, dev'essere presentata all'INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica. Si tratta di un contributo mensile, a domanda, spettante ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

L'erogazione del contributo prescinde dalla proprietà della casa di abitazione e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Per completezza, in merito a detto contributo, si ricorda che per:

  • “nuclei familiari monoparentali” s'intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
  • “genitore disoccupato” s'intende la persona priva d'impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all'anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all'anno;
  • “genitore monoreddito” s'intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.

Il contributo

Il contributo ai genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili, è stato introdotto dall'art. 1, c. 365 e 366, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e poi modificato dall'art. 13 bis, c. 1, del DL 41/2021, convertito dalla L. 69/2021.

Successivamente, con il decreto 12 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato nella G.U n. 285 del 30 novembre 2021), sono stati disciplinati i criteri per individuare i destinatari del contributo, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dello stesso.

Come anticipato, a favore del genitore in possesso dei requisiti previsti, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti. Tale contributo, è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l'intera annualità.

Qualora il genitore abbia due o più figli a carico, con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l'importo riconosciuto sarà pari rispettivamente a:

  • 300 euro al mese nel caso di due figli;
  • 500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.

La disciplina relativa al contributo in commento prevede, altresì, che in caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso.

A parità di reddito ISEE, invece, la priorità sarà concessa ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.

A seguire, sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio.

Detto contributo, è cumulabile anche con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito. Il pagamento mensile dell'assegno viene effettuato dall'INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

Il primo pagamento comprende, relativamente all'anno di presentazione della domanda, anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Requisiti e presentazione della domanda

La domanda per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e dev'essere presentata all'INPS dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, esclusivamente in via telematica.

Qualora al momento della presentazione della domanda l'abbinamento ad un ISEE non sia possibile, in quanto quest'ultimo non risulta valido, la domanda sarà rigettata.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, essa si presenta all'INPS attraverso il servizio online “Contributo genitori con figli con disabilità”, il quale permette di visualizzarne anche l'esito. In alternativa, si può presentare la domanda tramite:

  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopraindicati, inoltre, è possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN).

Per quanto concerne, invece, i requisiti necessari alla fruizione del contributo in esame, occorre ricordare come, la domanda in questione, possa essere presentata dal genitore che, al momento della presentazione, risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere residente in Italia;
  • disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l'ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l'ISEE ordinario;
  • essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
  • far parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Decadenza o revoca del beneficio

La disciplina del contributo in esame, definisce anche i casi di decadenza dal beneficio, la quale avviene in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti, nonché negli ulteriori seguenti casi:

  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

È comunque fatto obbligo al genitore, di comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

In merito alla revoca del contributo, invece, è previsto che, nel caso in cui in esito a delle verifiche emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio sarà immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legge.

L'INPS interromperà l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza.

Infine, è previsto che, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario avrà l'obbligo d'informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

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