Con la Circolare n. 30 del 16 marzo, l'INPS interviene per descrivere le modalità di presentazione della domanda relativa all'indennità prevista dal Decreto “Aiuti” (art. 33 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.
L'indennità in commento, che in prima battuta spettava solamente ai lavoratori con Partita IVA, viene successivamente erogata anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA.
A questi ultimi si rivolge l'INPS con la Circolare in commento, riepilogando requisiti, misura e modalità di accesso all'indennità.
A chi spetta l'indennità
Per poter accedere all'indennità i lavoratori autonomi e liberi professionisti, seppur privi di Partita IVA, devono:
avere percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo inferiore a € 35.000 o a € 20.000;
essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti”);
avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno 1 versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.
non essere percettori delle altre indennità previste dal Decreto “Aiuti”.
Per gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati è necessario che il soggetto presso cui svolgono la propria attività abbia la Partita IVA attiva al 18 maggio 2022.
Misura dell'indennità
L'indennità, che viene erogata dall'INPS a domanda e non concorre alla formazione del reddito, spetta nella misura di:
€ 200 per i lavoratori che, nel 2021, hanno percepito un reddito inferiore a € 35.000,00;
€ 350 per i lavoratori che, nel 2021, hanno percepito un reddito inferiore a € 20.000,00.
Come presentare la domanda
I soggetti sopraelencati, per accedere all'indennità, devono presentare domanda telematica all'INPS entro il 30 aprile 2023, accedendo con SPID, CIE o CNS.
La domanda è disponibile alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:
“Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
“Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell'Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
“Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
“Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.
In alternativa, gli interessanti possono presentare domanda anche tramite Contact Center o Patronati.
È necessario allegare alla domanda un'autodichiarazione dove si attesta il rispetto di tutti i requisiti sopraelencati.
Se il richiedente è iscritto solo ad un ente di previdenza obbligatoria, deve presentare domanda esclusivamente a questo; se, invece, risulta iscritto anche all'INPS deve inoltrare istanza esclusivamente all'Istituto previdenziale.
Fonte: Circ. INPS 16 marzo 2023 n. 30