Con la Circolare n. 30 del 16 marzo, l'INPS interviene per descrivere le modalità di presentazione della domanda relativa all'indennità prevista dal Decreto “Aiuti” (art. 33 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private.
L'indennità in commento, che in prima battuta spettava solamente ai lavoratori con Partita IVA, viene successivamente erogata anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti privi di partita IVA.
A questi ultimi si rivolge l'INPS con la Circolare in commento, riepilogando requisiti, misura e modalità di accesso all'indennità.
A chi spetta l'indennità
Per poter accedere all'indennità i lavoratori autonomi e liberi professionisti, seppur privi di Partita IVA, devono:
- avere percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo inferiore a € 35.000 o a € 20.000;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti”);
- avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno 1 versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.
- non essere percettori delle altre indennità previste dal Decreto “Aiuti”.
Per gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli) e i soci di società o componenti degli studi associati è necessario che il soggetto presso cui svolgono la propria attività abbia la Partita IVA attiva al 18 maggio 2022. |
Misura dell'indennità
L'indennità, che viene erogata dall'INPS a domanda e non concorre alla formazione del reddito, spetta nella misura di:
- € 200 per i lavoratori che, nel 2021, hanno percepito un reddito inferiore a € 35.000,00;
- € 350 per i lavoratori che, nel 2021, hanno percepito un reddito inferiore a € 20.000,00.
Come presentare la domanda
I soggetti sopraelencati, per accedere all'indennità, devono presentare domanda telematica all'INPS entro il 30 aprile 2023, accedendo con SPID, CIE o CNS.
La domanda è disponibile alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”:
- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell'Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi”;
- “Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA”;
- “Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA”.
In alternativa, gli interessanti possono presentare domanda anche tramite Contact Center o Patronati.
È necessario allegare alla domanda un'autodichiarazione dove si attesta il rispetto di tutti i requisiti sopraelencati.
Se il richiedente è iscritto solo ad un ente di previdenza obbligatoria, deve presentare domanda esclusivamente a questo; se, invece, risulta iscritto anche all'INPS deve inoltrare istanza esclusivamente all'Istituto previdenziale.
Fonte: Circ. INPS 16 marzo 2023 n. 30