venerdì 17/03/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di trust estero, e sul trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi con la Risp. AE 251/2023.
redazione Memento
Con la Risposta ad interpello n. 251 del 16 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in materia di trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e sugli obblighi di monitoraggio fiscale. Nel caso in esame, l'Istante ritiene che il Family Trust oggetto dell'interpello sia da qualificare come ''genuino'' e non interposto, non verificandosi alcun fenomeno di interposizione rispetto all'Istante. Conseguentemente, viene ritenuto che i redditi realizzati non possano essere considerati redditi imputabili all'istante e, pertanto, non debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile. L'Agenzia ha ricordato che, nell'ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta ''interposizione fittizia''), il reddito di cui ''appare titolare'' il trust è assoggettato ad imposizione, per “l'imputazione”, direttamente in campo all'interponente residente in Italia, considerato il trust quale soggetto interposto. L'interposizione del trust, ai fini della tassazione, fa venir meno l'applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust, sia opaco che trasparente. Sotto il profilo fiscale, ai sensi dell'art. 187 Tuir, in seguito all'accettazione dell'eredità, il reddito dei cespiti ereditari «concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione». Inoltre, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust, ciò che rileva ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «individuati o facilmente individuabili». Dunque, che dall'atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi. L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, nel caso di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio patrimonio deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. FONTE: Risp. AE 16 marzo 2023 n. 251
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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