I soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita. Assirevi pubblica periodicamente liste di controllo complete ed aggiornate alla data di riferimento della singola lista di controllo, che possono essere utilizzate non solo dai soggetti incaricati della revisione, ma anche dai redattori del bilancio, quali utili strumenti di sintesi.
La lista di controllo Assirevi per gli ETS include le specifiche disposizioni esclusive per gli Enti del terzo Settore ed è da leggersi congiuntamente con la Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio di esercizio ove compatibile. Come noto, infatti, la predisposizione del bilancio di esercizio degli ETS (art 13 c. 1 D.Lgs 117/2017) è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione descritti dal codice civile e dagli OIC in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli ETS.
Ogni domanda della lista di controllo è corredata dai principali riferimenti ai documenti ufficiali che disciplinano la materia. In particolare, per quanto riguarda l'OIC 35 – Principio contabile ETS, Assirevi pone in evidenza le principali specificità degli ETS i cui aspetti contabili sono disciplinati dal principio:
going concern: è adattato sulla base dell'OIC 11 con riferimento alle società, per il quale l'organo esecutivo effettua una valutazione prospettica della capacità dell'Ente di continuare a operare almeno per i 12 mesi successivi, anche attraverso la predisposizione di un budget;
costi e proventi figurativi: potranno rientrare quelli relativi ai volontari occasionali e abituali, nonché quelli relativi alle erogazioni/ricezione gratuita di servizi;
erogazioni liberali e altre transazioni non sinallagmatiche: nel caso delle erogazioni vincolate bisognerà procedere a una differente contabilizzazione a seconda che il vincolo sia imposto dall'organo amministrativo o dal donante. Nel primo caso l'Ente, laddove vincoli risorse a progetti specifici, rileva un accantonamento nelle voci del rendiconto gestionale, aggiunte dal principio contabile, A9 oppure E8 (nel caso in cui le somme siano destinate a copertura delle spese di supporto generale future), in contropartita alla voce Patrimonio netto vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”. Una riserva questa rilasciata poi in contropartita alla voce del rendiconto gestionale A10 (oppure E9). Qualora il vincolo sia apposto da un donatore, l'Ente, invece, dovrà rilevare le attività in contropartita alla voce del Patrimonio netto vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi” rilasciando la riserva in contropartita all'apposita voce di provento del rendiconto gestionale o alla voce A10 o E9, anch'esse aggiunte dal principio contabile;
erogazioni liberali condizionate: soggette a clausola di potenziale restituzione della donazione, dovranno essere rilevate nell'attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D5) “Debiti per le erogazioni liberali condizionate”. Debito che sarà, poi, rilasciato proporzionalmente al rendiconto gestionale in funzione del venir meno della condizione;
first time adoption: il principio potrà essere applicato retrospettivamente, rideterminando i dati dell'esercizio di comparazione e apportando una rettifica per le variazioni di valore di attività/passività al saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio antecedente. In alternativa, si potrà rideterminare in via retrospettiva i dati dell'esercizio in corso iscrivendo le “correzioni” di valore al saldo di apertura dell'esercizio, oppure applicare prospetticamente dall'inizio dell'esercizio le nuove disposizioni.