L'immissione in libera pratica nel territorio doganale UE di merce (proveniente dalla Cina), normalmente soggetta al pagamento del dazio antidumping, può essere oggetto di un'esenzione dal pagamento del dazio esteso, previsto dal Reg. CE 71/97, con cui il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal Reg. CEE n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Cina, ai fini dell'assemblaggio, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di tale paese.
Tali merci possono fruire dell'esenzione in presenza di preventiva autorizzazione prevista dall'art. 3 del Reg. CE 88/97, siano ammesse nell'ambito del controllo della destinazione particolare e siano consegnate (importate) in quantitativi mensili limitati (entro le 300 unità).
Con ordinanza n. 4888/2023, la Cassazione ha tratteggiato i limiti entro i quali l'importatore, privo di autorizzazione preventiva all'esenzione per le merci ed in assenza della dichiarazione di destinazione particolare ed a fronte di un avviso di accertamento e rettifica doganale con il quale veniva recuperato il dazio antidumping non corrisposto, può contestare l'errore della Dogana derivante da un comportamento attivo di questa.
Nell'ordinanza in oggetto la Cassazione ha ribadito che in tema di tributi doganali per l'importazione di parti di biciclette il regime di esenzione dal dazio antidumping, previsto dall'art. 14 del Reg. CE 88/97, richiedendo una precisa dichiarazione in linea di dogana, “presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione. Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte”.
In assenza di detta autorizzazione l'esenzione daziaria non può essere concessa, non potendo altresì “nemmeno configurarsi la buona fede dell'importatore e del suo rappresentante indiretto, pur in presenza di un comportamento dell'Amministrazione finanziaria che è stato ritenuto attivo dalla CTR”.
La posizione della Corte UE
L'art. 14 del Reg. 88/97, dal titolo “Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare”, prevede che le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica siano esentate dal dazio esteso se sono dichiarate in conformità alla struttura Taric di cui all'All. III ed alle condizioni di cui all'art. 82 del Reg. 2913/92 ed agli artt. da 291 a 304 del Reg. n. 2454/93 “che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti: …c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato”.
Sull'esatta interpretazione dell'art. 14, lett. c), per l'importazione di telai di bicilette su cui insiste il dazio antidumping o l'eventuale esenzione, si è espressa la Corte UE in C-371/09, in merito ad una società inglese, avente una controllata in Germania, che importava in UK “parti essenziali di biciclette” dalla Cina, dichiarando la merce per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime di controllo della destinazione particolare, senza essere in possesso di alcuna autorizzazione di destinazione particolare ai fini dell'art. 14, lett. c), ritenendo però di poter utilizzare l'autorizzazione semplificata di cui all'art. 292, n. 3, del Reg. 2454/93, secondo il quale in “circostanze particolari” (deroghe) la dogana può accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca la richiesta di autorizzazione.
La Corte UE correttamente evidenziava che la deroga, soggetta alla condizione che la “domanda interessi una sola amministrazione doganale” (lett. a)), non poteva operare nei riguardi di un importatore stabilito ed operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato per trasportarle poi nel secondo Stato in modo da avvalersi dell'esenzione dai dazi antidumping, dal momento che il senso ultimo dell'esenzione prevista dall'art. 14 del Reg. CE 88/97, in combinato con l'art. 292 del Reg. 2454/93, è “garantire un controllo effettivo delle condizioni cui l'esenzione è soggetta” dal regolamento di esenzione.
Quanto poi all'esenzione dai dazi antidumping in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall'art. 14 del Reg. CE 88/97 che richiama l'art. 292 del Reg. 2454/93, la Corte ha verificato se, alla luce dell'art. 212 bis del CDC, che prevede un trattamento tariffario favorevole “a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta”, tale statuizione, ove dimostrata dal contribuente ed accompagnata dal rispetto del limite quantitativo mensile citato (entro 300 unità), possa ritenersi “assorbente” in punto di prova dell'assenza di specifica autorizzazione scritta.
Nell'ordinanza n. 4888/2023 si è poi posto l'interrogativo di verificare se la circostanza dell'assenza di autorizzazione all'esenzione a fronte però della mancata eccezione sul punto da parte della Dogana, nel corso del tempo, possa o meno consentire all'importatore in buona fede e che abbia rispettato la norma unionale, di eccepire l'errore dell'autorità doganale di cui all'art. art. 220, par. 2, lett. b), del CDC, che esclude espressamente la contabilizzazione a posteriori facendo salvo il legittimo affidamento dell'operatore.
L'errore della Dogana preclusivo della contabilizzazione a posteriori mira a tutelare il legittimo affidamento del contribuente se consiste in un errore attivo dell'autorità competente la quale, con il proprio comportamento, che “deve essere valutato prendendo in considerazione il quadro generale in cui rientra l'attuazione delle disposizioni doganali applicabili”, ha posto in essere i presupposti fondativi dell'affidamento del debitore.
Quanto alla caratterizzazione ed alla riconoscibilità dell'errore, la sua nozione non può limitarsi ai semplici errori di calcolo o di trascrizione, ma deve comprende qualsiasi tipo di errore che vizi la decisione adottata, come avviene, in particolare, nel caso di una scorretta interpretazione o applicazione delle disposizioni applicabili, dovendo altresì tener conto tanto della sua natura, valutata alla luce della complessità o della sufficiente semplicità della normativa di cui trattasi e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore, quanto dell'esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova.
La prima condizione, di contro, non può ritenersi soddisfatta, qualora sia l'autorità competente ad essere indotta in errore da dichiarazioni inesatte del debitore, spettando in tali casi a tale “persona” sopportarne il relativo rischio.
La presenza di un errore della Dogana però non è sufficiente, in quanto ai fini del ricorrere delle ulteriori due condizioni quand'anche un errore fosse imputabile ad un comportamento attivo dell'autorità doganale, sarebbe comunque necessario che questo sia di natura tale “da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova”.
A tal fine l'operatore economico è tenuto, qualora abbia esso stesso “dubbi circa l'esatta applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un'obbligazione doganale”, ad informarsi e chiedere all'autorità doganale tutti i chiarimenti possibili “per verificare se i dubbi siano giustificati”, in uno all'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un'azione di recupero in dogana.
Quanto all'esperienza professionale, occorre verificare se si tratti o meno di un operatore economico di professione, la cui attività consista essenzialmente in operazioni d'importazione e d'esportazione, e se questo abbia già una certa esperienza del commercio delle merci considerate, in particolare se abbia già effettuato in precedenza operazioni analoghe per le quali i dazi doganali erano stati calcolati correttamente.
L'operatore, al fine di potersi avvalere del legittimo affidamento, sarà altresì tenuto a fornire alle autorità doganali competenti tutte le informazioni necessarie previste dal diritto unionale e dalla normativa nazionale che, se del caso, lo integrano o lo recepiscono, tenuto altresì conto del trattamento doganale richiesto per la merce considerata.
Tale obbligo, però, non può eccedere la produzione dei dati e dei documenti che tale soggetto può ragionevolmente conoscere ed ottenere, con la conseguenza che se “un operatore economico dichiara in buona fede elementi che, pur essendo inesatti o incompleti, sono i soli che poteva ragionevolmente conoscere o ottenere e, pertanto, far figurare nella dichiarazione doganale , la condizione dell'osservanza delle disposizioni in vigore relative alla dichiarazione doganale deve considerarsi soddisfatta”.
La posizione della Cassazione
Il giudice interno ha recepito integralmente i numerosi principi espressi nel tempo in argomento dalla Corte UE, da ultimo con l'ordinanza n. 4888/2023, richiamando inoltre quanto precisato nella Decisione della Commissione UE del 3 novembre 2008, C (2008) 6317 def., in cui si legge che “in assenza di un errore delle autorità competenti, non occorre verificare se le altre condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 sono soddisfatte”, ciò a conferma della necessaria compresenza di tutte e tre le condizioni, ribadendo quanto emerge dai precedenti della Corte UE, ovvero che la mancanza anche di una sola delle tre condizioni “basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio”.
LA SOLUZIONE
Affinché l’errore dell’autorità doganale possa inibire la contabilizzazione a posteriori, tutelando nel contempo il legittimo affidamento del contribuente, occorre che si identifichino e si valutino, volta per volta, in un delicato equilibrio tra interessi contrapposti, tutti gli elementi ricorrenti nella specifica operazione doganale che evidenzino l’errore, in considerazione tanto della complessità e delle modalità di applicazione della norma da parte pubblica, quanto della buona fede e della diligenza dell’operatore alla luce del suo bagaglio di esperienza professionale.