giovedì 16/03/2023 • 10:48
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia medesima. Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
redazione Memento
Con il comunicato stampa del 15 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha informato che è aperto il canale telematico per l'invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia medesima. Diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 186-202 L. 197/2022). Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° febbraio 2023, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell'attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, ora operativo. Vedi anche: Definizione agevolata controversie tributarie: il modello per l'adesione del 2 febbraio 2023 In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all'Agenzia - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). Vedi anche: Definizione agevolata per le Dogane: approvato il modello di domanda del 15 marzo 2023 Si ricorda che la definizione agevolata offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia. La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l'importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Fonte: Comunicato stampa AE 15 marzo 2023
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