giovedì 16/03/2023 • 06:00
La risposta del Ministero del Lavoro: il medico collabora, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
redazione Memento
La nomina del medico competente è obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 D. Lgs. n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabora, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. E' quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 2/2023 del Ministero del Lavoro, con il quale viene fornita risposta in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria”. Nell'interpello si ricorda che il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla legge. La norma pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di “nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria”. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. FONTE: Int. Min. Lav. 2/2023
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