mercoledì 15/03/2023 • 17:45
L’Agenzia delle Dogane ha approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Inoltre, tramite circolare, ha chiarito i presupposti generali della definizione agevolata, la tipologia degli atti impugnati e dei tributi in contestazione e ha fornito esempi pratici.
redazione Memento
Con la circolare del 14 marzo 2023 n. 9, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, nelle quali è parte l’Agenzia medesima. Nel dettaglio, la circolare analizza: i presupposti generali della definizione agevolata; l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria; la tipologia di atti impugnati; la tipologia di tributi in contestazione e la nozione di controversia; la qualità di “parte” dell’Agenzia; la pendenza della controversia all’1 gennaio 2023; gli importi dovuti per la definizione agevolata; la domanda di definizione agevolata; il momento perfezionativo della definizione e i relativi effetti; il procedimento di definizione agevolata e l’eventuale diniego; alcuni esempi pratici. Le Dogane ricordano che i presupposti generali per fruire della definizione agevolata sono l’attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria; la qualità di “parte” nella controversia dell’Agenzia; la pendenza della controversia alla data dell’1 gennaio 2023; la domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; il pagamento di un importo stabilito in base al valore della controversia. Inoltre, con la determinazione direttoriale del 14 marzo 2023 n. 141685, l’Agenzia delle Dogane approva, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia medesima. La domanda di definizione deve essere presentata: per ciascuna controversia autonoma dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; entro il 30 giugno 2023. Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Fonte: Circ. AD 14 marzo 2023 n. 9; Det. Dir. 14 marzo 2023 n. 141685
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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