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Si torna a parlare del primo popolamento dell'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza delle imprese – di cui al Capo II° del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi e dell'insolvenza”) – entrato in vigore il 16 marzo 2019, benché l'emanazione del Regolamento, con DM 3 marzo 2022 n. 75, in attuazione del disposto di cui all'art. 357, si sia avuta con pubblicazione in G.U. n. 143 solo il 21 giugno 2022 e solo il 30 dicembre 2022 è stato possibile disporre delle “Specifiche Tecniche” dell'Albo da parte del competete Ministero della Giustizia. Il nuovo codice nel suo complesso, come noto, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e tutti questi sfasamenti temporali hanno generato per gli “addetti alla materia”, confusione e incertezze sulla loro applicazione. Un tema su tutti è appunto proprio quello relativo all'iscrizione all'Albo da parte dei professionisti. La norma di riferimento – art. 356 CCI co. 2 – ha previsto specificatamente che in relazione al “primo popolamento” possano accedere solo coloro che, negli ultimi 4 anni dall'entrata in vigore della norma in commento, abbiano maturato due procedure negli incarichi di curatori, commissari o liquidatori giudiziali. In merito, acceso è stato in questi mesi il dibattito dei professionisti sulla definizione dell'arco temporale da prendere come riferimento per la dimostrazione della maturata esperienza, ovv...

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