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giovedì 16/03/2023 • 06:00

Impresa Crisi d’impresa

Iscrizione all’albo dei gestori: dubbi sull’inserimento delle nomine

Il Ministero della Giustizia chiarisce che, ai fini del primo popolamento dell'albo dei gestori della crisi, andranno considerati tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022. Non viene tuttavia chiarito se le nomine successive al quadriennio vadano inserite nell'area dedicata alle ulteriori nomine o nell'area della comprovata esperienza.

di Sonia Mazzucco - Dottore Commercialista ODCEC Roma e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Si torna a parlare del primo popolamento dell'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza delle imprese – di cui al Capo II° del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi e dell'insolvenza”) – entrato in vigore il 16 marzo 2019, benché l'emanazione del Regolamento, con DM 3 marzo 2022 n. 75, in attuazione del disposto di cui all'art. 357, si sia avuta con pubblicazione in G.U. n. 143 solo il 21 giugno 2022 e solo il 30 dicembre 2022 è stato possibile disporre delle “Specifiche Tecniche” dell'Albo da parte del competete Ministero della Giustizia.

Il nuovo codice nel suo complesso, come noto, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e tutti questi sfasamenti temporali hanno generato per gli “addetti alla materia”, confusione e incertezze sulla loro applicazione.

Un tema su tutti è appunto proprio quello relativo all'iscrizione all'Albo da parte dei professionisti.

La norma di riferimento – art. 356 CCI co. 2 – ha previsto specificatamente che in relazione al “primo popolamento” possano accedere solo coloro che, negli ultimi 4 anni dall'entrata in vigore della norma in commento, abbiano maturato due procedure negli incarichi di curatori, commissari o liquidatori giudiziali.

In merito, acceso è stato in questi mesi il dibattito dei professionisti sulla definizione dell'arco temporale da prendere come riferimento per la dimostrazione della maturata esperienza, ovvero le procedure antecedenti ai 4 anni richiesti dalla norma in commento.

Le indicazioni del Ministero della Giustizia

In questo scenario, si inserisce la recentissima nota di chiarimento del 13 marzo 2023 del Ministero della Giustizia con ad oggetto i “Requisiti d'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (…)Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento”.

In particolare, a seguito dell'emanazione della Circolare n. 14539 del 20 gennaio 2023 in materia di obblighi formativi e al requisito alternativo per l'iscrizione all'Albo, il Ministero della Giustizia ha ritenuto di dover dare seguito alle istanze provenienti da diversi Ordini professionali, integrando appunto la citata Circolare.

Sul punto, nel rammentare che la norma di cui all'art. 356, c. 2, del CCII abbia chiarito che le nomine debbano essere intervenute non prima del quadriennio precedente all'entrata in vigore della norma, ovvero dal 17 marzo 2015 al 16 marzo 2019, si è ritenuto di dover precisare che, “…sulla base di una lettura sistematica della norma …”, debbano essere considerate agli stessi fini anche gli incarichi conferiti successivamente a tale data, ovvero successivamente al 16 marzo 2019.

Le ragioni alla base di tale determinazione, si legge nella nota del Ministero, risiedono nel fatto che debba essere garantito l'intento del legislatore, ovvero quello di conferire rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi alla concreta istituzione dell'Albo, senza tuttavia pregiudicare coloro che soddisfino il requisito alternativo vantando due nomine nel quadriennio individuato dalla norma di riferimento.

Conclude sul punto il Ministero “correggendo ed integrando” la Circolare n. 14539, nel senso di precisare che “… gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'Albo …” siano “non soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019 ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022 …”.

Come inserire le nomine

Orbene, chiarito il punto del periodo di riferimento, restano però incerte a questo punto le modalità pratiche di inserimento delle medesime in accompagnamento alla richiesta d'iscrizione all'Albo.

In particolare, si ricorderà che le ultime FAQ del Ministero della Giustizia risalgono al 24 febbraio 2023, pertanto sarà necessaria una loro integrazione per non generare confusione verso coloro che ad oggi, e sino al termine del 31 marzo 2023, siano in procinto di presentare domanda d'iscrizione. Ciò in quanto attualmente è previsto che “… eventuali ulteriori nomine sia precedenti che successive al quadriennio, possono essere comprovate dall'interessato nell'ambito dei documenti facoltativi ulteriori … nell'apposita voce del portale dedicato alla presentazione delle domande, così da valere quali titoli preferenziali nella scelta da parte dell'autorità giudiziaria, del soggetto iscritto cui conferire l'incarico …”.

Pertanto, andrà chiarito se le nomine successive al quadriennio – ora contemplate – vadano inserite nell'area dedicata alle “ulteriori nomine” o nell'area della comprovata esperienza quale requisito alternativo alla formazione.

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