giovedì 16/03/2023 • 06:00
La Cassazione, con l'ordinanza 5025 del 20 febbraio 2023, ha considerato legittimo, nell'ambito di un licenziamento collettivo, delimitare la platea degli esuberi alle sole unità in cui si è verificata la crisi. Infatti, la distanza geografica fra le unità soppresse e quelle non interessate costituisce un indice di infungibilità delle posizioni lavorative.
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La vicenda trae origine dall'impugnazione giudiziale da parte di una lavoratrice del licenziamento intimatole all'esito della procedura di licenziamento collettivo. In particolare, la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza di rigetto del ricorso volto ad accertare l'illegittimità del provvedimento de quo, resa dal Tribunale in sede di opposizione. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro, dopo una prima procedura collettiva riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le proprie sedi di Roma, Palermo e Napoli e poi revocata con accordo con le organizzazioni sindacali, ne apriva una seconda, a seguito del peggioramento della crisi nei siti di Roma e Napoli. Nella comunicazione di apertura della nuova procedura la società illustrava le ragioni che la conducevano al licenziamento di 1666 lavoratori in forza presso determinate divisioni di Roma e di tutti gli 845 dell'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuna di esse. La lavoratrice soccombente nel giudizio di merito ricorreva in cassazione eccependo, t...
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