mercoledì 15/03/2023 • 11:25
Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre i trenta giorni, per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023, è fissato nella misura dello 0,165% annuo.
redazione Memento
Per il periodo dal 13 gennaio 2023 al 12 luglio 2023, il tasso d'interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni è stabilito nella misura dello 0,165 % annuo (art. 79 DPR 43/73, c.d. TULD). Lo ha stabilito il MEF con il decreto del 1° marzo 2023, in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La misura dello 0,165% è stata applicata anche nei seguenti semestri precedenti: 13 luglio 2020-12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021-12 luglio 2021, 13 luglio 2021-12 gennaio 2022, 13 gennaio 2022-12 luglio 2022, 13 luglio 2022-12 gennaio 2023 e il 13 gennaio 2023-12 luglio 2023 (DM 1° ottobre 2020, DM 10 febbraio 2021, DM 10 agosto 2021, DM 11 febbraio 2022, DM 20 settembre 2022). Il tasso d'interesse viene fissato semestralmente sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali avviene previa autorizzazione della dogana. Gli operatori possono pagare i relativi diritti liquidati, senza interessi, fino al 30° giorno lavorativo successivo a quello di notifica dell'obbligazione doganale o a quello di scadenza del periodo di contabilizzazione globale. Il ricevitore della dogana può autorizzare una maggiore dilazione fino a un massimo di 90 giorni per la sola fiscalità interna (IVA e accise), con applicazione di interessi. La concessione della dilazione per il pagamento differito è subordinata alla prestazione di specifica cauzione a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi. Oltre al pagamento differito, tra le forme di dilazione è previsto anche il pagamento periodico. Anche in questo caso previa autorizzazione della dogana, gli operatori che operano con la dogana con continuità possono versare i diritti non per ogni singola operazione, ma per tutte quelle effettuate in un periodo non superiore a 30 giorni, versando l'ammontare complessivo dei diritti senza oneri di interessi nei 2 giorni lavorativi (escluso il sabato) successivi alla chiusura del periodo. Per ogni ritardo nel pagamento dei diritti doganali viene calcolato un interesse pari al tasso fissato per il pagamento differito dei diritti stessi, maggiorato di 4 punti, da computarsi per mesi compiuti, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile. Fonte: DM 1° marzo 2023
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