martedì 14/03/2023 • 13:59
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare del 13 marzo 2023 n. 57216, ha fornito ulteriori chiarimenti sui requisiti di iscrizione all'albo dei gestori della crisi. In particolare, viene stabilito che gli incarichi giudiziali utili all'iscrizione sono quelli conferiti dal 17 marzo 2015 al 15 luglio 2023. Soddisfazione dei commercialisti.
redazione Memento
Il Ministero della Giustizia ha fornito ulteriori precisazioni sui requisiti di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi di impresa e sugli obblighi formativi, andando ad integrare la precedente Circolare n. 14539 (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2023 n. 57216). Requisito alternativo alla formazione Innanzitutto, come requisito per l'iscrizione all'albo in alternativa alla formazione, il Ministero chiarisce che, per perseguire l'intento del legislatore di dare rilevanza agli incarichi cronologicamente più prossimi all'istituzione dell'albo, gli incarichi giudiziali non sono soltanto quelli conferiti negli ultimi 4 anni a decorrere dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente sino all'entrata in vigore del Codice della crisi, pertanto, tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022. Enti erogatori della formazione iniziale Dato che i consulenti del lavoro sono legittimati a iscriversi all'albo (art. 358, c. 1, D.Lgs. 14/2019), il Ministero applica un'interpretazione sistematica dell'art. 356 D.Lgs. 14/2019 includendo nel novero degli enti erogatori della formazione utile all'iscrizione all'albo anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro che stipulano un'apposita convenzione con università pubbliche e private. Enti erogatori dell'aggiornamento biennale Per lo stesso motivo, il Ministero ha chiarito che gli ordini professionali dei consulenti del lavoro sono legittimati ad erogare l'aggiornamento biennale, pur in assenza di apposita convenzione con le università, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge. Le osservazioni del CNDCEC Con comunicato stampa del 13 marzo 2023, il CNDCEC esprime grande soddisfazione per il recepimento, nella nuova circolare, delle osservazioni espresse dei commercialisti. L'aspetto di maggior interesse attiene al requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell'albo. In virtù delle novità introdotta dalla nuova circolare, gli incarichi giudiziali utili ai fini dell'iscrizione all'albo non sono più soltanto quelli conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino alla definitiva entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e pertanto tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022. Il Presidente del CDNCEC, Elbano de Nuccio, esprime grande soddisfazione per quanto si è potuto fare in ordine a una norma vigente da più di tre anni e in relazione a un Albo ministeriale che inizierà a funzionare a breve. Fonte: Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2023 n. 57216 Comunicato CNDCEC 13 marzo 2023
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