mercoledì 15/03/2023 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione Redditi 2023 che dovranno essere utilizzati da persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti commerciali e non commerciali. Si analizzano le novità per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
Ascolta la news 5:03
Entro il 15 novembre 2022, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici hanno potuto perfezionare, mediante il pagamento di imposta sostitutiva, la rideterminazione del costo fiscale delle loro partecipazioni in società non quotate e dei terreni detenuti al di fuori dal regime di impresa alla data del 1° gennaio 2022. Ciò è avvenuto ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5 e dell'art. 7 L. 448/2001, come prorogati dall'art. 29 DL 17/2022 (c.d. Decreto Energia).
Più nello specifico, la predetta rivalutazione ha comportato il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14% non sull'incremento di valore, ma sull'intero valore risultante dalla perizia dei terreni o della partecipazione.
Ove si sia optato per la rateizzazione, il pagamento avviene in tre rate annuali di cui la prima è scaduta il 15 novembre 2022 e le prossime sono previste per il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024, che dovranno essere maggiorate da interessi pari al 3% annuo.
Si segnala pure come la Legge di Bilancio 2023 abbia ulteriormente prorogato per il 2023 l'opzione per le predette rivalutazioni per i terreni e le partecipazioni detenuti al 1 gennaio 2023, estendendo per queste ultime tale possibilità anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati ed innalzando l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 16%.
Compilazione del modello Redditi per i terreni rivalutati (Redditi PF, SP, ENC)
Le rivalutazioni di terreni avvenute nel corso del 2022 devono essere segnalate nel quadro RM del modello Redditi, segnatamente ai righi da RM20 e RM22.
Più in particolare:
L'eventuale plusvalenza realizzata con la cessione deve essere indicata nel quadro RL se è un reddito diverso relativo a terreni posseduti entro cinque anni e nel quadro RM se l'oggetto sono le aree edificabili. A tal proposito, si ricorda che la plusvalenza così determinata è soggetta a tassazione ordinaria in caso di lottizzazione e successiva vendita di terreni ed anche in caso di vendita di terreno non edificabile entro 5 anni (salva richiesta al notaio di applicazione dell'imposta sostitutiva), mentre la tassazione separata è il regime naturale (salva diversa opzione in dichiarazione per la tassazione ordinaria) per la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Compilazione del modello Redditi 2023 per le partecipazioni non qualificate rivalutate (Redditi PF, SP, ENC)
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Circ. 4 agosto 2004 n. 35 (paragrafo 3), l'indicazione nel quadro RT dei dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni è necessaria per quei contribuenti che determinano i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 461/97 (c.d. regime della dichiarazione), mentre non occorre nel caso in cui si sia optato per il “regime del risparmio amministrato” o per il “regime del risparmio gestito”.
Innanzitutto, nel caso in cui un soggetto abbia provveduto entro il 15 novembre 2022 alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 e dell'art. 2 DL 282/2002 – supponendo che si tratti di partecipazione non qualificata - questi dovrà compilare la sezione II ed in particolare dovrà barrare la colonna 1 del rigo RT2 (“costo rideterminato”).
Al rigo RT1, colonna 1, deve essere riportato il totale dei corrispettivi, mentre il valore del costo rideterminato trova indicazione nel rigo RT2, colonna 3.
Come ricordano le istruzioni, l'assunzione del valore “rideterminato” in luogo del valore d'acquisto non consente tuttavia il realizzo di minusvalenze, per cui la differenza tra il corrispettivo e il valore rideterminato assume rilevanza soltanto nella misura in cui sia positiva.
Per quanto sopra, la differenza (se positiva) tra l'importo indicato al rigo RT1 (corrispettivo di cessione) e quello indicato nel rigo RT2 (col. 1) deve essere indicato solo se positivo, mentre non deve essere compilato qualora il risultato sia quello di una minusvalenza. D'altro canto, un eventuale risultato negativo non potrebbe comunque essere utilizzato in compensazione o riportato in successivi esercizi ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. 448 del 2001.
Ciò posto, i dati riassuntivi delle partecipazioni rivalutate devono invece essere indicati nei righi RT105 e RT106. In particolare, al rigo RT105:
Infine, la col. 6 deve essere barrata se l'imposta sostitutiva di cui alla col. 5 è oggetto di rateizzazione, mentre la compilazione della colonna 7 indica che l'importa di cui alla col. 5 sia parte di un versamento cumulato.
Si consideri il seguente esempio: un contribuente ha rideterminato il costo di acquisto di una partecipazione, non quotata e detenuta non in regime d'impresa, il cui valore di perizia risulti essere 200.000 Euro. Alla stessa corrisponde un'imposta lorda (con aliquota del 14%) sul valore rideterminato di 28.000 Euro. Ipotizzando che il contribuente abbia già rideterminato il valore della partecipazione nel 2021 e che in tale occasione il valore di perizia sia stato di 150.000 Euro, l'imposta sostitutiva a suo tempo pagata è stata di 16.500 Euro (con aliquota ratione temporis applicabile dell'11%). La cessione avviene a 250.000 Euro.
Il modello andrà compilato come di seguito:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2022 per le persone fisiche, per le società di capitali e di persone,..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.