In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in tema di assegnazione di azioni ai dipendenti e agli amministratori di società. In via generale, simili attribuzioni devono necessariamente essere ricondotte nell'ambito dei fringe benefits e come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente (o assimilato), in ragione del principio di omnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 TUIR).
Disciplina di riferimento
Con riguardo al valore del fringe benefit ovvero al quantum da assoggettare a tassazione, occorre utilizzare il criterio del valore normale per valutare i compensi in natura. In particolare, ai sensi dell'art. 9, c.4, TUIR, il valore normale è determinato:
per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti.
Inoltre, in relazione alla disciplina carried interest, contenuta all'art. 60 DL 50/2017, le Entrate hanno espressamente affermato che la presunzione legale di qualificazione del reddito come reddito di natura finanziaria opera esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, e non riguarda il reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, ricompreso in base ai principi generali tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato, nella misura pari alla differenza tra il valore di mercato del titolo ed il prezzo pagato dal dipendente (Circ. 16 ottobre 2017 n. 25/E).
Fattispecie
Nel caso di specie, il piano di performance shares prevede l'attribuzione di un grant, o premio sotto forma di attribuzione gratuita di azioni proprie della società, subordinandone il riconoscimento al raggiungimento di specifici livelli definiti ''gate'' di patrimonializzazione della società e rendimento del titolo ed al raggiungimento di specifici obiettivi. Al ricorrere di tali condizioni è prevista l'assegnazione e il trasferimento delle ulteriori azioni a titolo gratuito.
Parere delle Entrate
Tale attribuzione, per il Fisco, non rappresenta né una particolare forma di remunerazione delle azioni ordinarie detenute dai manager e dall'amministratore delegato, né una forma di rendimento legato al possesso delle medesime in quanto non riconosciuto agli altri soci detentori dei medesimi titoli. Secondo le Entrate, le azioni ricevute dall'amministratore delegato e dai manager, più precisamente, non costituiscono il rendimento di uno strumento finanziario avente diritti patrimoniali rafforzati e, pertanto, non è possibile invocare la presunzione di cui all'art. 60 DL 50 /2017. Al ricorrere di tali condizioni è prevista l'assegnazione e il trasferimento delle ulteriori azioni a titolo gratuito.
Conseguentemente, il valore delle azioni attribuite/trasferite delle azioni a titolo di grant all'amministratore delegato e ai manager costituiscono reddito di lavoro dipendente (o assimilato a quello di lavoro dipendente), con conseguente obbligo di sostituzione in capo alla società.
Come ricordato dal Fisco, la qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato) rileva esclusivamente al momento del trasferimento delle azioni, mentre la fase successiva non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall'azionista con l'emittente, di conseguenza eventuali plusvalenze/minusvalenze realizzate attraverso la cessione delle azioni in occasione dell'OPA rilevano ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art 67 c. 1 lett. c) e c-bis) TUIR.
Fonte: Risp. AE 13 marzo 2023 n. 249