lunedì 13/03/2023 • 14:55
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 248 del 13 marzo 2023, ha chiarito che in caso di infortunio del professionista la sospensione della decadenza dei termini per gli adempimenti tributari a suo carico opera dal giorno del ricovero in ospedale, a prescindere dal periodo di riabilitazione presso il domicilio.
redazione Memento
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Con la risposta n. 248 del 13 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di ricovero del libero professionista presso una struttura ospedaliera, la sospensione della decadenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dello stesso (di cui all’art. 1 c. 927- 944 L. 234/2021) opera esclusivamente per gli adempimenti con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento (giorno del ricovero). Non possono, quindi, beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, perché si presuppone che il cliente per cui opera il professionista si sia nelle more attivato per individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico.
Posto che la sospensione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio, si fa presente che l'indicazione dei 60 giorni rappresenta un limite massimo, pertanto nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
Quanto alla decorrenza e durata della sospensione, si ritiene che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei 60 giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.
Nel caso di specie, un dottore commercialista si infortuna l’11 giugno 2022 e, dopo un’operazione, dal 25 giugno prosegue il trattamento riabilitativo prescritto presso il proprio domicilio. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, risultano sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (60 giorni dall'11 giugno 2022). La data di conclusione delle cure è il 26 ottobre 2022 e la data ultima di esecuzione degli adempimenti sospesi il 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).
Fonte: Risp. AE 13 marzo 2023 n. 248
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