lunedì 13/03/2023 • 06:00
Definiti i criteri di utilizzo delle risorse 2022 stanziate a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi impiegati nel transito di navi nella Laguna di Venezia, vietato a decorrere dallo scorso 1° agosto.
redazione Memento
Un'indennità onnicomprensiva pari a 2000 euro per l'anno 2022. A tanto ammonta il sostegno riconosciuto ai lavoratori dipendenti e autonomi impiegati a vario titolo nelle operazioni di transito, ormai vietate, delle grandi navi nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia. Rientrano nella platea dei beneficiari, ad esempio, i lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo, dalle imprese titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore, dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle nav A chi spetta l'indennità L'indennità è riconosciuta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi: lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; lavoratori intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 D.Lgs. 81/2015 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c.. L'indennità non spetta a coloro che: l'abbiano già percepita per l'annualità 2021; siano titolari di altra misura di sostegno al reddito; siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ex art. 13, c. 4, D.Lgs. 81/2015; siano titolari di pensione diretta diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Come ottenerla Per fruire dell'indennità occorre presentare apposita domanda di concessione all'INPS tramite l'apposito modello di domanda predisposto dall'Istituto e secondo le modalità e i termini definiti dallo stesso definiti. L'indennità verrà poi corrisposta dall'INPS nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Fonte: DM MinLav 31 gennaio 2023
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