lunedì 13/03/2023 • 06:00
Per difendersi dalla contestazione del Fisco non basta produrre le fatture di vendita e di acquisto dei beni oggetto delle operazioni ritenute inesistenti, occorre la prova della movimentazione in ingresso e in uscita delle merci.
redazione Memento
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La presenza di pagamenti, la coerenza dei beni acquistati rispetto all'attività economica svolta e la riconciliazione tra fatture non bastano, da sole, a smontare l'ipotesi di operazioni inesistenti sospettata dal Fisco, occorre di più: è necessario produrre la documentazione che possa attestare la consegna fisica delle merci asseritamente acquistate con le fatture di acquisto in contestazione al fine di offrire la prova della movimentazione in ingresso e in uscita delle merci in questione dalle rimanenze di magazzino.
È quanto emerge, in sintesi, dalla sentenza n. 374 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bergamo (ex Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo), depositata lo scorso 6 ottobre.
La fattispecie
I fatti di causa originano da un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP, IRES in relazione all'anno d'imposta 2015, ai danni di una società ritenuta dalle Entrate parte di un meccanismo criminoso, avente come fine esclusivo l'evasione fiscale, mediante l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Avverso l'atto impositivo proponeva ricorso la società deducendo i seguenti motivi:
La decisione della Corte
Ma la documentazione prodotta non è stata in grado di convincere i giudici tributari: per la Commissione, la società non è riuscita, a sua volta, a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate, non offrendo così la prova contraria all'articolato quadro presuntivo individuato dall'Ufficio che non può essere costituita dalla esibizione dei mezzi di pagamento, come la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato.
Per giudici, inoltre, è irrilevante l'elenco riconciliativo tra fatture di acquisto e fatture di vendita di beni analoghi non meglio identificati a cavallo tra il 2015 e il 2019 e sul punto osservano come sia totalmente assente in atti qualunque elemento probatorio che attesti la effettiva movimentazione in entrata della merce asseritamente acquistata con le fatture in contestazione.
“Le stesse quattro fatture in questione, asseritamente considerate come fatture accompagnatorie dalla ricorrente, risultano - motivano i giudici - prive di qualunque indicazione della modalità di trasporto: manca pacificamente il timbro e la firma del vettore, il timbro e la firma del ricevente nonché l'indicazione del luogo di consegna non essendo comprensibili chi ha consegnato le merci in questione, chi le ha ricevute, quale sia la data e il luogo di ricevimento.
Pertanto, sulla effettiva movimentazione in entrata della merce non sussiste alcun documento di trasporto merci in quanto le fatture, definite dalla ricorrente “accompagnatorie”, hanno evidenziato le suddette gravi carenze (…)”
Fonte: Cgt Bergamo 6 ottobre 2022 n. 374
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