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lunedì 13/03/2023 • 06:00

Impresa Reati societari

Modifiche ai reati 231 nelle operazioni straordinarie transfrontaliere

La pubblicazione in GU del D.Lgs. 19/2023 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ha impatto anche sul D.Lgs. 231/01. Infatti, l'art. 54 introduce il delitto di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” che viene recepito nella categoria dei reati societari art. 25-ter nel catalogo reati 231.

di Carlo De Luca - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 il D.Lgs. 19/2023 recante attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Dal presente decreto emergono anche nuove disposizioni penali che hanno impatto sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Novità in materia 231/01

In particolare, il Capo VI – Disposizioni penali introduce all'art. 54 il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (con riferimento, appunto, al certificato preliminare nella fusione transfrontaliera, disciplinato dall'art. 29), che diventa (art. 55) anche un nuovo reato-presupposto, nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 231/2001: art. 25-ter, comma 1, lettera s-ter). In caso di commissione del suddetto reato, alla società potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Art. 54

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Art. 55

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;

b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;

c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentoquote».

Il certificato preliminare

Il nuovo delitto introdotto nella categoria dei reati societari trae origine dall'obbligo a carico delle società coinvolte nella fusione (o nella scissione) di ottenere il rilascio da parte del notaio (o altra pubblica autorità) di un certificato preliminare, che attesti il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali necessari a dar corso all'operazione straordinaria (art. 29).

Altro aspetto rilevante si evince dall'art. 30: laddove dalla fusione transfrontaliera risulti una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità a quanto previsto dal successivo art. 31. A tal fine, sono rilevanti:

  • i debiti tributari (certificati dall'Agenzia delle entrate);
  • i contributi previdenziali o premi assicurativi (certificati dall'INPS, dall'INAIL e dell'Agente della riscossione);
  • le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (certificate dall'Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia).

Conclusione

I processi relativi alla fase di richiesta e rilascio del certificato preliminare entrano così tra le attività da considerare nella fase di risk assessment 231, con particolare riguardo alle vicende modificative dell'ente. Pertanto, alla luce delle novità introdotte, sarà fondamentale per gli enti dotati di modelli 231, rivedere la mappatura dei rischi, al fine di verificare l'esposizione ai nuovi reati e individuare adeguati protocolli tesi a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati.

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