lunedì 13/03/2023 • 06:00
Il legislatore, descrivendo le condotte del titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, distingue tra l'inosservanza generale dalle violazioni qualificate in materia di gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera. L'inosservanza delle prescrizioni dell'AIA in materia di rifiuti non costituisce una mera irregolarità amministrativa.
Il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società – esercente attività di fonderia di seconda fusione di metalli non ferrosi per l'ottenimento di nuovi prodotti e sottoprodotti – avrebbe violato, secondo le contestazioni degli enti preposti al controllo, due prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, relative: al deposito indistinto, in una specifica zona di stoccaggio, di sottoprodotti e di diverse tipologie di rifiuti (questi ultimi non identificabili mediante idonea etichettatura e segnaletica); al deposito, in un'altra zona di stoccaggio, in appositi cassonetti di rottami e materiali metallici, in modo da rendere impossibile la distinzione e la classificazione come sottoprodotti o rifiuti speciali derivanti dal ciclo produttivo, a causa dell'omessa identificazione dei cassonetti con apposita etichettatura, e dell'assenza di idonea segnaletica identificativa delle diverse aree di stoccaggio. Si chiede se l'inosservanza delle prescrizioni imposta dall'AIA costituisce una mera irregolarità amministrativa. Si chiede, inoltre, se – in tema di emissioni in atmosfera – l'accertamento dei valori limite prescritti nell'AIA, conseguenti al trattamento dei rifiuti, possa basarsi dati contenuti nella comunicazione obbligatoria dei risultati trasmessi all'ARPA. L'art. 29-quarterdecies D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato: -si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente (comma 2); -si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni (a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa); sia relativa alla gestione di rifiuti o a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette (comma 3). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che, in tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dal cit. art. 29-quattuordecies il titolare dell'AIA che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l'inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore (ex multis, v. Cass. pen. n. 33033/2020). In particolare, si è ritenuta corretta l'affermazione della sussistenza del reato per l'inadeguatezza della etichettatura limitata alla sola zona di stoccaggio e non apposta anche ai «singoli serbatoi e ciò in quanto detta etichettatura è funzionale alla corretta informazione sulla natura e tipologia del rifiuto a tutti i soggetti che entravano a contatto con i rifiuti, anche se estranei al reparto: altri dipendenti, gli stessi controllori o, addirittura, soggetti estranei». In sostanza, il legislatore, all'interno dell'art. 29-quattuordecies, e nel descrivere le condotte attribuibili a colui che è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale, distingue tra: l'inosservanza, in generale, di una qualsiasi delle prescrizioni del provvedimento autorizzativo, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni “qualificate”, fra le quali quelle concernenti la «gestione dei rifiuti», penalmente rilevanti (a tal riguardo, non sembra dubitabile che l'apposizione di etichettatura sui contenitori o di segnaletica nelle aree destinate al deposito dei rifiuti, proprio in quanto funzionale ad una corretta informazione sulla natura e tipologia degli stessi per tutti coloro che con i medesimi vengono in contatto, attenga alla «gestione dei rifiuti». I limiti di emissione Analogo discorso deve essere fatto in relazione alla violazione dei valori dei limiti di emissione: in un'altra sentenza (n. 48401/2019) la Cassazione ha precisato, al riguardo, che l'accertamento della condotta penalmente rilevante può avvenire anche attraverso il controllo del contenuto dei dati comunicati dal gestore all'ARPA, perché la normativa prevede specifici obblighi di comunicazione in capo al gestore finalizzati proprio a consentire lo svolgimento della vigilanza amministrativa. Più in particolare, “l'accertamento della violazione delle prescrizioni ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell'impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo – il gestore – soggetto tenuto all'effettuazione di analisi in sede di autocontrollo e poi all'inoltro dei dati così rilevati e, in tale ambito, la previsione della sanzione penale è coerente con la ratio legis e si colloca a chiusura della disciplina di settore che pone obblighi precisi, indicati nell'AIA, al gestore dell'impianto che è tenuto a procedura di autocontrollo, e costituisce un presidio sanzionatorio all'osservanza delle prescrizioni imposte nell'AIA, con la punizione dell'inosservanza alle prescrizioni imposte a tutela dell'ambiente”.
LA SOLUZIONE
- in tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall'art. 29-quattuordecies il titolare dell'AIA che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l'inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore. In questo caso, l'inosservanza delle prescrizioni imposta dall'AIA non costituisce una mera irregolarità amministrativa;
- a seguito delle modifiche apportate all'art. 29 quattuordecies D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs 46/2014, la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione, le quali conservano, invece, rilevanza penale.
Sì, può esserle contestato il reato conseguente al superamento dei parametri indicati nell'AIA sulle emissioni in atmosfera, come accertato in sede di comunicazione sugli autocontrolli.
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