venerdì 10/03/2023 • 14:10
Con la FAQ del 10 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come ritrasmettere la comunicazione per l'accesso al bonus energia in caso di scarto per errori diversi da quello di compilazione.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con una nuova FAQ pubblicata il 10 marzo 2023 sul proprio sito (al percorso Home -Schede informative e servizi - Agevolazioni - Bonus imprese prodotti energetici - Risposte alle domande più frequenti) ha chiarito quanto segue in caso di scarto della comunicazione delle spese ai fini della fruizione da parte delle imprese del bonus energia (art. 6 DL 115/2022). La comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, deve essere ritrasmessa tramite PEC all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il Provv. AE 1° marzo 2023 n. 56785, se lo scarto è dovuto a una delle seguenti motivazioni: - la comunicazione è stata presentata da un'impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente); - l'impresa che ha presentato l'istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un'operazione straordinaria, dall'impresa che lo ha maturato nel 2022; - il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia. La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito, riportando nell'oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici”, il codice fiscale dello stesso beneficiario; nel messaggio deve essere indicato il motivo per cui si chiede l'acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche tramite intermediari appositamente delegati. Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023. Nella domanda della FAQ in questione, due comunicazioni sono state scartate: una perché il codice ATECO dell'impresa non era coerente con la tipologia del credito e l'altra perché la società che ha presentato l'istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito. Come chiarito dall'AE, deve essere trasmessa una nuova comunicazione tramite PEC.
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