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lunedì 13/03/2023 • 06:00

Lavoro Simulazione di calcolo delle detrazioni

CU 2023: gli effetti sulle detrazioni d’imposta dopo l’Assegno unico

Con l'introduzione dell'Assegno Unico numerosi sono stati i riflessi sui benefici economici per le famiglie, in particolare con l'abolizione delle detrazioni di imposta. Tabelle di calcolo delle detrazioni teoriche per familiari a carico, utili per la redazione della CU, completano l'informazione.

di Francesco Geria - Consulente del lavoro in Vicenza - Studio Labortre

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Gli effetti dell'introduzione dell'Assegno Unico sono da tenere in considerazione anche nella redazione delle Certificazioni Uniche e delle dichiarazioni annuali dei redditi ove le detrazioni d'imposta dovranno, nella generalità dei casi, essere considerate solo per il periodo gennaio e febbraio 2022.

L'AUUF e le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

Con il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico (AUUF), quale un beneficio economico riconosciuto a favore dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La misura ha comportato la modifica l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.

Le detrazioni per carichi di famiglia relative ai figli, infatti, fino alla fine di febbraio 2022 sono rimaste attive per i figli minori di 21 anni mentre per i figli con età superiore si è potuto continuare a godere delle consuete detrazioni fiscali.

Pertanto a far data dal 1° marzo 2022:

  • sono venute meno le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

È da precisare che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR.

Inoltre, sempre i figli di età inferiore ai 21 anni e anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

La Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato fondamentali modifiche alle modalità di calcolo delle detrazioni d'imposta spettanti per familiari a carico.

Come anticipato a decorrere dal 1° marzo 2022, in ragione dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli, le detrazioni per figli a carico sono state assorbite in questo nuovo strumento.

Introdotto dall'articolo dalla Legge 1° aprile 2021, n. 46, l'assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità e sostenere la genitorialità.

A seguito delle novità introdotte, pertanto, si è assistito al mantenimento:

  • delle detrazioni per familiari a carico diversi dai figli;
  • delle detrazioni per figli a carico se di età superiore a 21 anni e con un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni.

In sintesi:

Familiare

Detrazioni e modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022

Coniuge

Invariate

Altri familiari a carico

Invariate

Figli a carico sino a 21 anni

-invariate sino al 28/02/2022;

-assorbite dall'assegno unico e universale dal 01/03/2022.

-Figli a carico > 21 anni con reddito non superiore a 4.000,00 euro;

-Figli a carico > 24 anni con reddito non superiore a 2.840,51 euro.

Invariate

Detrazione per figli a carico sino al 28 febbraio 2022

Tabella detrazione figli maggiori di 3 anni

N. Figli

Detrazione teorica

Importo detrazione (*)

1

950

950 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

1.900

1.900 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000

3

2.850

2.850 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

4.600

4.600 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

5.750

5.750 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

6

6.900

6.900  x (170.000 - reddito complessivo)/170.000

7

8.050

8.050  x (185.000 - reddito complessivo)/185.000

8

9.200

9.200 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

9

10.350

10.350  x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

10

11.500

11.500  x (215.000 - reddito complessivo)/215.000

11

12.650

12.650 x (230.000 - reddito complessivo)/230.000

12

13.800

13.800  x (260.000 - reddito complessivo)/260.000

13

14.950

14.950 x (275.000 - reddito complessivo)/275.000

14

16.100

16.100  x (290.000 - reddito complessivo)/290.000

(*) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Tabella detrazione figli maggiori di 3 anni e disabili

N. Figli

Detr. Teorica

A

Maggiorazione

B

Importo detrazione (*)

1

950

400

(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

1.900

400

(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000

3

2.850

400

(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

4.600

400

(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

5.750

400

(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

6

6.900

400

(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000

7

8.050

400

(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000

8

9.200

400

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

9

10.350

400

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

10

11.500

400

(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000

11

12.650

400

(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000

12

13.800

400

(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000

13

14.950

400

(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000

14

16.100

400

(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000

(*) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Tabella detrazione figli minori di 3 anni

N. Figli

Detr. Teorica

A

Maggiorazione

B

Importo detrazione (*)

1

950

270

(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

1.900

270

(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000

3

2.850

270

(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

4.600

270

(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

5.750

270

(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

6

6.900

270

(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000

7

8.050

270

(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000

8

9.200

270

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

9

10.350

270

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

10

11.500

270

(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000

11

12.650

270

(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000

12

13.800

270

(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000

13

14.950

270

(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000

14

16.100

270

(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000

(*) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Tabella detrazione figli minori di 3 anni e disabili

N. Figli

Detr. Teorica

A

Maggiorazione

B

Importo detrazione (*)

1

950

670

(A+B) x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

1.900

670

(A+B) x (110.000 – reddito complessivo)/110.000

3

2.850

670

(A+B) x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

4.600

670

(A+B) x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

5.750

670

(A+B) x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

6

6.900

670

(A+B) x (170.000 - reddito complessivo)/170.000

7

8.050

670

(A+B) x (185.000 - reddito complessivo)/185.000

8

9.200

670

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

9

10.350

670

(A+B) x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

10

11.500

670

(A+B) x (215.000 - reddito complessivo)/215.000

11

12.650

670

(A+B) x (230.000 - reddito complessivo)/230.000

12

13.800

670

(A+B) x (260.000 - reddito complessivo)/260.000

13

14.950

670

(A+B) x (275.000 - reddito complessivo)/275.000

14

16.100

670

(A+B) x (290.000 - reddito complessivo)/290.000

(*) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Ulteriore detrazione figli per famiglie numerose

N. Figli

Detrazione teorica

Importo detrazione

Nuclei con presenti almeno 4 figli 

1.200

  • L' importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.
  • L'importo è fisso ed è riconosciuto in presenza di almeno quattro figli, indipendentemente dal numero complessivo di figli.
  • La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Detrazione per figli a carico dal 1° marzo 2022

Tabella detrazione figli maggiori di 21 anni e reddito sino a 4.000,00 euro o maggiori di 24 anni e reddito sino a 2.840,51 euro

N. Figli

Detrazione teorica

Importo detrazione (*)

1

950

950 x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

2

1.900

1.900 x (110.000 - reddito complessivo)/110.000

3

2.850

2.850 x (125.000 - reddito complessivo)/125.000

4

4.600

4.600 x (140.000 - reddito complessivo)/140.000

5

5.750

5.750 x (155.000 - reddito complessivo)/155.000

6

6.900

6.900  x (170.000 - reddito complessivo)/170.000

7

8.050

8.050  x (185.000 - reddito complessivo)/185.000

8

9.200

9.200 x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

9

10.350

10.350  x (200.000 - reddito complessivo)/200.000

10

11.500

11.500  x (215.000 - reddito complessivo)/215.000

11

12.650

12.650 x (230.000 - reddito complessivo)/230.000

12

13.800

13.800  x (260.000 - reddito complessivo)/260.000

13

14.950

14.950 x (275.000 - reddito complessivo)/275.000

14

16.100

16.100  x (290.000 - reddito complessivo)/290.000

(*) Al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Ripartizione delle detrazioni per i figli

La detrazione spettante dovrà essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale spettante, laddove la stessa spetti anche al coniuge.

È prevista, infatti, la divisione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con il reddito più basso.

La detrazione spetta invece in ogni caso per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo.

Quando l'altro genitore è deceduto ed il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato. La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Da ultimo si evidenzia al riguardo che le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

Ripartizione delle detrazioni dei figli degli ex coniugi

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

  • se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
  • quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita. Se esistono provvedimenti di affidamento, la disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

La Certificazione Unica 2023

Come da premesse la revisione delle detrazioni d'imposta per figli a carico ha comportato riflessi anche nella compilazione della Certificazione Unica 2023 – redditi 2022 che i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti entro il prossimo 16 marzo 2023.

Le istruzioni alla compilazione della CU 2023, infatti, riportano spesso la puntualizzazione di come alcuni campi (in particolare da 362 a 365) dovranno esser compilati alla luce delle nuove disposizioni normative e solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Inoltre, sempre nella CU 2023, alla sezione familiari a carico dovranno essere riportati:

  • il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, ricompresi tra gennaio e febbraio (in base alla previgente formulazione dell'art. 12 del Tuir);
  • il numero di mesi, a partire dal mese di marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli, di età uguale o supe­riore a 21 anni (in base all'attuale formulazione dell'art. 12 del Tuir).

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di

Paolo Bonini

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