Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri eccezionalmente nella sede del Municipio di Cutro (KR), a seguito della tragedia dei migranti consumatasi lo scorso 26 febbraio e che ha visto oltre 70 vittime, ha approvato una serie di provvedimenti tra i quali, appunto, un decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
Oltre al suddetto decreto, è stato approvato un decreto legislativo concernente l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.
Un altro decreto legislativo approvato, è quello riguardante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il Reg. (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.
Decreto immigrazione
Le nuove norme introdotte dal suddetto decreto-legge, provvedono, tra l'altro, a rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali ed all'azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Nello specifico, vengono inasprite le pene per reati connessi all'immigrazione clandestina, introducendo il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene fino a 30 anni per la morte di più persone.
Si provvede, altresì, ad introdurre nuove modalità di programmazione dei flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri. Nel dettaglio, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l'altro – delle Commissioni parlamentari competenti.
In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
Sono introdotte, inoltre, modifiche alle norme sui titoli d'ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri. Viene semplificato, infatti, l'avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.
Sono previsti, altresì, ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall'Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.
Attuazione di norme europee
Per quanto concerne l'attuazione di norme europee, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, sei decreti legislativi di attuazione di Direttive o di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti dell'Unione Europea. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Nell'ambito dei suddetti testi, vi è il decreto legislativo approvato in attuazione della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Detto decreto prevede, tra l'altro, che le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'art. 3, n. 6), del Reg. (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, c. 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.
Gli enti previsti dall'art. 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall'art. 140-ter, c. 2, primo periodo, negli altri Stati membri.
Per quanto concerne le azioni rappresentative, il D. Lgs. approvato prevede che, le stesse, possano essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori, oppure dei provvedimenti compensativi.
Restano ferme, invece, le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione, nonché al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
Crowdfunding per le imprese
Un altro provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, è il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il Reg. (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.
Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding, quindi, si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del Reg. (UE) 2020/1503.
La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo Regolamento.
Per quanto concerne le offerte di crowdfunding, il decreto legislativo appena approvato prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, c. 1, del c.c., le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Reg. (UE) 2020/1503.
Vengono disciplinate, inoltre, le sanzioni amministrative, in quanto si prevede che, nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso d'inosservanza delle disposizioni richiamate dall'art. 39, par. 1, del Reg. (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso d'inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonché nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) 2020/1503 in caso d'inosservanza dell'art. 100-ter, c. 9, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino ad euro 500.000, ovvero fino al 5% del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 ed il fatturato è determinabile.
Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa, sia superiore ai limiti massimi edittali indicati sopra indicati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.