giovedì 16/03/2023 • 06:00
Pubblicata in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023 la legge 23/2023 di conversione del Decreto Carburanti. Tra le novità, il rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza sui prezzi, la previsione di specifiche agevolazioni in materia di accise e il ben noto bonus carburanti.
Il provvedimento conferma, anche a seguito delle modifiche, l'obbligo per i distributori su strade e autostrade di esporre i cartelloni con la media dei prezzi di riferimento accanto ai prezzi praticati. La misura, oggetto di forti critiche negli scorsi mesi, prevede in particolare l'esposizione presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, del prezzo medio regionale e, presso quelli autostradali, del prezzo medio nazionale praticato sulla rete. I valori medi sono calcolati dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Sarà disponibile anche una app per la consultazione dei prezzi da realizzare con un investimento pubblico di 500.000 euro per il 2023 e di 100.000 euro per il 2024. Corrette al ribasso le sanzioni che ora sono comprese tra 200 e 2.000 euro per la violazione degli obblighi di esposizione o aggiornamento settimanale dei prezzi a cui si aggiungono le giornate di sospensione dell'attività. Nello specifico la violazione degli obblighi di comunicazione reiterata per almeno 4 volte consecutive nell'arco di 60 giorni espone il gestore alla sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 30 giorni. All'accertamento delle violazioni provvede la Guardia di Finanza mentre le sanzioni sono comminate dal Prefetto. L'art. 3 prevede il rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi stabilendo che tale autorità predisponga trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi e operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. Per rendere tempestivo il monitoraggio e l'attività di controllo del Garante, viene disposto che quest'ultimo si avvalga della collaborazione dall'ISTAT e dei dati da esso rilevati che sono messi a disposizione su specifica istanza. Infine, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle anomalie delle dinamiche dei prezzi nella filiera di mercato. Bonus carburante esentasse ma si pagano i contributi La novità che interessa principalmente aziende e lavoratori riguarda il ben noto bonus carburanti. Ricordiamo che il DL 5/2023 ha riproposto, per l'intero anno d'imposta 2023, l'esenzione fiscale fino a 200 euro sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti. La possibilità di utilizzare tale misura è circoscritta ai datori di lavoro privati che possono erogare ai propri lavoratori dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi detassati, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore. La misura inizialmente prevedeva l'esenzione sia fiscale che contributiva dei buoni ceduti, mutuando l'analogo bonus previsto nel 2022 (art. 2 DL 21/2022 conv. in Legge 51/2022). Di fatto, nella sua versione definitiva l'esclusione dell'importo del bonus dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore rileva esclusivamente ai fini fiscali. In altre parole, l'importo del bonus partecipa all'imponibile contributivo con la conseguenza che sul bonus carburanti sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno versare la propria quota di contributi previdenziali, alla stregua di quanto avviene sulla retribuzione ordinariamente corrisposta. La misura, che già in passato aveva suscitato alcune perplessità (i lettori ricorderanno che in origine era prevista per il solo primo trimestre, poi estesa all'intero anno d'imposta 2023) perde quindi gran parte del proprio appeal poiché il lavoratore, di fatto, percepirebbe un importo inferiore ai 200 euro nominalmente previsti (circa 20 euro in meno, prendendo come riferimento l'aliquota del 9,19%) e anche il datore di lavoro sarebbe inciso dalla quota di contributi a proprio carico, in relazione all'inquadramento previdenziale di settore. Non mutano invece i requisiti e le condizioni inizialmente previste che si possono riepilogare come segue: l'ambito soggettivo è riferito ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel settore privato, individuato, per esclusione, nella circolare Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E. Sono escluse dall'agevolazione le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs 165/2001, mentre rientrano tra i beneficiari i lavoratori degli enti pubblici economici, dei soggetti che non svolgono un'attività commerciale (per esempio i liberi professionisti) e i lavoratori autonomi (Circ. AE n. 27/E/2022). Tra i lavoratori potenziali beneficiari della disposizione si annoverano i lavoratori a tempo pieno ma anche quelli a tempo parziale, quelli a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti, i lavoratori intermittenti ed altre forme di lavoro flessibile, purché si tratti di lavoro subordinato. Non rientrano nel campo dell'agevolazione i soggetti con altre tipologie di rapporto come, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori; è possibile erogare buoni benzina o titoli analoghi, in formato sia cartaceo che elettronico, inoltre il beneficio si applica anche ai buoni o ai titoli similari destinati alla ricarica di veicoli elettrici; i buoni possono essere distribuiti entro il 12 gennaio 2024, in ossequio al principio di cassa allargato, ma i dipendenti potranno utilizzarli anche successivamente poiché il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore; l'erogazione dei buoni per un ammontare superiore al limite di 200 euro comporta la tassazione dell'intero valore e non soltanto della quota eccedente; la concessione dei buoni non è un obbligo per il datore di lavoro che può scegliere volontariamente di erogarli, anche ad personam; il costo di acquisto dei buoni è integralmente deducibile dal reddito d'impresa (art. 95 TUIR) in quanto l'erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro (principio di inerenza). Va precisato che il beneficio in parola si affianca al limite generalmente previsto per i fringe benefits e ciò è chiaramente indicato nella norma che esordisce con la locuzione “fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi”. Dello stesso tenore presumiamo essere l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, in linea con quello adottato nella circolare n. 27/E/2022 che trattando dell'analogo bonus previsto per il 2022, lo definiva “ulteriore agevolazione”; pertanto, in relazione all'anno d'imposta 2023 i lavoratori dipendenti potranno beneficiare dell'esenzione sul valore del buono carburante, nel limite di 200 euro in aggiunta all'esenzione per gli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) entro la soglia ordinariamente fissata a 258,23 euro. La presenza dei due limiti di esenzione (fiscale e contributiva per i beni e i servizi ceduti a titolo di fringe benefits; solo fiscale per il bonus carburante) impone l'indicazione separata dei rispettivi valori in busta paga e l'utilizzo di apposite voci. Novità sulle accise L'articolo 1-bis, inserito in sede di conversione, prevede una nuova misura di sostegno destinata al settore dei bus turistici. In particolare, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, sarà possibile applicare un'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante, prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504/1995), anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge n. 18/2003, purché appartenente alla categoria dei coach motorizzati Euro VI. La conversione del Decreto porta novità anche in tema di accisa mobile, vale a dire il meccanismo disciplinato dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), con cui le imposte sulla benzina si riducono in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi, per effetto delle maggiori entrate provenienti dall'IVA. È previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il taglio delle accise potrà essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. La riduzione delle accise dovrà tener conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del decreto, del prezzo rispetto a quello indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Buono trasporti Per mitigare il rincaro dei prezzi è istituito un fondo da cento milioni per il 2023 destinato a concedere buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, destinati alle persone fisiche con un reddito inferiore a 20.000 euro nel 2022. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e non può superare l'importo di 60 euro. Il buono non rileva ai fini della quantificazione del reddito imponibile del beneficiario. FONTE: DL 5/2023 conv. L. 23/2023 GU 15 marzo 2023 n. 63
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