venerdì 10/03/2023 • 06:00
L’esenzione IVA dell’art. 135 par. 1 lett. j) Dir. 2006/112/CE si applica anche alla cessione di un fabbricato oggetto di una prima occupazione anteriore alla sua trasformazione, nonostante la legislazione nazionale non abbia definito tale criterio (Stato Belga e Promo 54, C-239/22, sentenza del 9 marzo 2023).
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L'intervento della Corte di Giustizia consente di abbracciare, tra le esenzioni ex art. 135 par. 1 lett. j) Dir. 2006/112/CE, relative alla cessione di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente, diversi da quelli la cui cessione è effettuata anteriormente alla loro “prima occupazione”, anche quella relativa alla vendita di un fabbricato, già oggetto di “prima occupazione”, antecedente alla sua trasformazione, nonostante la normativa fiscale nazionale non abbia dato una definizione circa le modalità di applicazione del criterio di “prima occupazione” alle trasformazioni di edifici, come invece è previsto dall'art. 12 par. 1 e 2 Dir. 2006/112/CE. La CGUE da quindi un'interpretazione estensiva dell'art. 135, nonostante la legislazione domestica (belga) sia carente su alcuni aspetti?
Esenzioni IVA delle cessioni di fabbricati
Partendo dall'art. 135 par. 1 lett. j) Dir. 2006/112/CE, esso dispone che sia prevista un'esenzione IVA a favore delle cessioni di fabbricati diversi da quelli previsti dall'art. 12 par. 1 lett. a) Dir. 2006/112/CE, vale a dire diversi da quelli la cui cessione sia effettuata anteriormente alla loro “prima occupazione” (CGUE, KPC
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