venerdì 10/03/2023 • 06:00
Con la conversione del Decreto Ilva, viene modificato il D.Lgs. 231/2001 per limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che ne impediscano la prosecuzione dell'attività. A tal fine vengono ampliati i casi di nomina del commissario giudiziale in luogo delle sanzioni interdittive ed è posto un limite alle misure cautelari.
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 marzo il Testo del DL 2/2023 (c.d. «Decreto Ilva»), coordinato con la legge 17/2023, recante: «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», contenente importanti modifiche anche in tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, finalizzate a garantire la continuità aziendale degli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 207/2012. Quest'ultimo stabilisce che con DPCM può essere definito uno stabilimento di interesse strategico nazionale quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione; in tal caso, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le pr...
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