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venerdì 10/03/2023 • 06:00

Impresa Decreto Ilva

Impianti di interesse strategico nazionale: novità sulle sanzioni 231

Con la conversione del Decreto Ilva, viene modificato il D.Lgs. 231/2001 per limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che ne impediscano la prosecuzione dell'attività. A tal fine vengono ampliati i casi di nomina del commissario giudiziale in luogo delle sanzioni interdittive ed è posto un limite alle misure cautelari.

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

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  • Tempo di lettura 1 min.
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 marzo il Testo del DL 2/2023 (c.d. «Decreto Ilva»), coordinato con la legge 17/2023, recante: «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», contenente importanti modifiche anche in tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, finalizzate a garantire la continuità aziendale degli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 207/2012.  Quest'ultimo stabilisce che con DPCM può essere definito uno stabilimento di interesse strategico nazionale quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione; in tal caso, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

L'ampliamento dei casi di nomina del commissario giudiziale

L'art. 5, co. 1, lett. a) del testo coordinato modifica l'art. 15 D.Lgs. 231/2001, che disciplina la nomina del commissario giudiziale quale misura sostitutiva rispetto ad una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente.

In sede di condanna il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può infatti disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario è subordinata al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  2. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La formulazione della norma evidenzia come l'adozione di una misura sostitutiva di una sanzione interdittiva temporanea trovi la propria ratio nell'esigenza di tutelare gli interessi di quei soggetti che subirebbero un pregiudizio dalla mancata prosecuzione dell'attività dell'ente: da qui l'introduzione delle due condizioni relative, da un lato, al danno derivante dall'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e, dall'altro, alle ripercussioni sul livello occupazionale in un determinato territorio.

La Legge 17/2023 introduce un ulteriore caso, aggiungendo la lettera b-bis), ove è previsto che il giudice disponga la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario in luogo dell'interdizione qualora l'attività sia svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012.  

Si precisa, inoltre, che nel caso di imprese che, dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione, siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche in via temporanea ex art. 1 DL 187/2022 («Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici»), la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

L'art. 5, co. 1, lett. c) della L. 17/2023 modifica altresì l'art. 45, co. 3, D.Lgs. 231/2001. Quest'ultimo, dopo aver introdotto la possibilità di applicare – quale misura cautelare – le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività, revoca delle autorizzazioni, ecc.), prevede che in luogo della misura cautelare interdittiva il giudice possa nominare un commissario giudiziale a norma dell'art. 15, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. In virtù della recente modifica, il novellato art. 45, co. 3, prevede che la nomina del commissario sia sempre disposta in luogo della misura cautelare interdittiva, laddove quest'ultima possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012.

L'estensione dei casi di inapplicabilità delle sanzioni interdittive

L'art. 5, c. 1, lett. b), Legge 17/2023 aggiunge il comma 1-bis all'art. 17 D.Lgs. 231/2001, prevedendo un ulteriore caso di inapplicabilità delle sanzioni interdittive rispetto a quelli ivi previsti.

Giova ricordare che il primo comma dell'art. 17 prevede che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

  • l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  • l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 17 prevede che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 DL 207/2012, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.

Al riguardo, considerato che la lettera b) del primo comma contiene già una previsione del tutto analoga, al netto dello specifico riferimento ad impianti di interesse strategico nazionale non si comprende la reale portata innovativa della novella legislativa.  

Le misure alternative al sequestro preventivo

La Legge 17/2023 modifica il D.Lgs. 231/2001 anche con riferimento al sequestro preventivo disciplinato dall'art. 53, che prevede la possibilità per il giudice di disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del medesimo Decreto.

In particolare, all'art. 53 è aggiunto il comma 1-ter, disponendo che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali (o parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale ex art. 1 del D.L. 207/2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'art. 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, disp. att. c.p.p. In breve, si introduce la nomina di un amministratore giudiziario quando il sequestro ha ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale, precisando che se le imprese sono state ammesse all'amministrazione straordinaria exD.L. 187/2022 la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della medesima procedura. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure ai fini del necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente, nonché degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro.

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