venerdì 10/03/2023 • 06:00
L’esenzione dall’IVA prevista per le operazioni di assicurazione è stata oggetto di una nuova pronuncia della Corte europea che, con la sentenza resa nella causa C-42/22 del 9 marzo 2023, ha dovuto stabilire se sia applicabile alla rivendita dei veicoli incidentati acquistati dagli assicurati.
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La sentenza della Corte europea relativa alla causa C-42/22 è diretta a stabilire se, nella nozione di “operazioni di assicurazione e di riassicurazione”, cui fa riferimento l'art. 135 par. 1 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE, rientrino anche le attività connesse o complementari, come la compravendita di relitti di veicoli incidentati, che in caso affermativo beneficerebbero dell'esenzione dall'IVA.
Tenuto, inoltre, conto che l'art. 136 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE impone agli Stati membri di esentare le cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di detrazione, l'ulteriore aspetto esaminato dalla Corte è se la compravendita dei predetti relitti debba considerarsi destinata esclusivamente ad un'attività esente.
Qualora la vendita posta in essere dalle compagnie di assicurazione non sia esente resta da chiarire come l'imponibilità possa conciliarsi con il principio di neutralità nei casi di indetraibilità.
I fatti di causa
La controversia ha visto coinvolta un'impresa di assicurazione portoghese che, nell'ambito della propria attività, acquista dagli assicurati i relitti di autoveicoli incidentati.
In base alla legislazione interna, la successiva rivendita è un'operazione imponibile ai fini IVA, cosicché le Autorità fiscali locali hanno contestato l'esenzione applicata dall'impresa.
In recepimento dell'art. 135 par. 1 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE, la normativa portoghese considera esenti le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative alle suddette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione e, inoltre, la legislazione settoriale qualifica le operazioni relative ai relitti come attività connesse all'attività principale di assicurazione, rientranti nell'oggetto sociale.
Tali operazioni sono, infatti, indissociabili dall'attività normale di negoziazione e pagamento di indennizzi in caso di sinistro, dato che il relativo importo è determinato tenendo conto se l'impresa di assicurazione riceva o meno il veicolo danneggiato (o il relitto) in cambio e, nella maggioranza dei casi, il saldo dell'operazione non si traduce in un guadagno per l'impresa di assicurazione.
In considerazione di tale complementarità, sancita dalla legislazione settoriale, si pone il dubbio relativo alla legittimità dell'esclusione della vendita di relitti dall'ambito delle operazioni di assicurazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA.
Anche ammettendo che l'operazione non rientri nell'esenzione, la stessa dovrebbe beneficiare dell'esenzione che la normativa interna ha stabilito, in conformità all'art. 136 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE, per le cessioni di beni destinati esclusivamente ad un'attività esente, ove i beni non abbiano formato oggetto di detrazione.
Tale disposizione, che riveste una rilevanza fondamentale nella logica del sistema dell'IVA, mira ad evitare gli effetti cumulativi dell'imposta che inevitabilmente si verificherebbero ogniqualvolta l'acquisto del bene venisse realizzato con esclusione del diritto di detrazione, per il fatto di trattarsi di acquisti effettuati da soggetti passivi esenti.
In effetti, i beni in discussione, essendo “mezzi di produzione” che rivestono interesse unicamente per l'attività assicurativa, dovrebbero considerarsi come beni esclusivamente destinati ad un'attività esente.
Inoltre, anche quando i relitti dei veicoli abbiano conferito il diritto di detrazione in capo ai rispettivi proprietari, con la conseguente imponibilità nel momento della rispettiva cessione all'impresa di assicurazione, in nessuna circostanza quest'ultima, per la propria condizione di soggetto passivo esente, potrebbe esercitare la detrazione, risultando pertanto rispettato lo specifico requisito previsto dalla norma ai fini del riconoscimento dell'esenzione, vale a dire che i beni destinati all'attività esente non abbiano formato oggetto di detrazione.
L'orientamento della Corte
Nell'esaminare le questioni sopra esposte, la Corte ha ricordato che, ai fini dell'individuazione delle operazioni di assicurazione, esenti da IVA, assume rilevanza l'identità del destinatario della prestazione, cioè l'assicurato, quale parte del rapporto contrattuale con l'impresa di assicurazione.
La vendita dei relitti di autoveicoli incidentati non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 135 par. 1 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE, essendo posta in essere in forza di una convenzione distinta dal contratto di assicurazione che copre i suddetti veicoli e che viene stipulata dall'impresa di assicurazione con soggetti diversi dagli assicurati, non rientranti nel rapporto di assicurazione.
Essendo estranea alla copertura del rischio assicurato, non si può neppure ritenere che la vendita in esame sia inscindibilmente connessa al contatto di assicurazione relativo al veicolo e, quindi, soggetta al medesimo regime di esenzione. Del resto, gli assicurati sono liberi di decidere se vendere o meno i relitti dei veicoli incidentati all'impresa di assicurazione e la decisione, oltre ad essere indipendente dal contratto di assicurazione, è adottata successivamente alla stipula del contratto e, oltre tutto, all'avverarsi del rischio coperto.
La Corte ha, inoltre, escluso l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 136 lett. a) Direttiva n. 2006/112/CE, riguardante le cessioni di beni già destinati esclusivamente ad un'attività esente, per i quali la detrazione non sia ammessa.
Il termine “destinati” presuppone che il bene sia adibito ad un uso determinato, che nella fattispecie è l'utilizzo nell'ambito di un'attività che dà luogo all'effettuazione di operazioni di assicurazione.
Ciò non avviene nel caso dei beni che l'impresa di assicurazione acquista in occasione di sinistri da essa coperti e che destina non già ad essere utilizzati nell'ambito della propria attività assicurativa, ma ad essere rivenduti, nello stato in cui sono e senza essere stati utilizzati, a terzi.
Infine, riguardo all'esigenza di rispettare il principio di neutralità in sede di interpretazione delle disposizioni in materia di esenzione, la Corte ha rilevato che tale principio non può ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano le esenzioni, dato che queste ultime devono essere pur sempre interpretate in maniera restrittiva, ponendosi come eccezione alla generale imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA.
Di conseguenza, hanno concluso i giudici comunitari, l'esclusione della rivendita dei relitti dei veicoli incidentati dal regime di esenzione previsto dagli artt. 135 par. 1 lett. a) e 136 lett. a) Direttiva 2006/112/CE non può essere messa in discussione ritenendo che sarebbe contraria al principio di neutralità fiscale.
Fonte: CGUE 9 marzo 2023, causa C-42/22
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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