giovedì 09/03/2023 • 14:47
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 21 dell'8 marzo 2023, ha chiarito che se l'ausiliario del magistrato ha presentato la richiesta di liquidazione delle spettanze oltre il termine di decadenza, il Consiglio dell'ordine non può formulare la liquidazione degli onorari.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 21 dell'8 marzo 2023, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito in materia di spese di giustizia chiarendo che se l'ausiliario del magistrato ha presentato la richiesta di liquidazione delle spettanze oltre il termine previsto il Consiglio dell'ordine non può formulare un parere di liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. i D.Lgs. 139/2005. Si ricorda che gli ausiliari del magistrato, per poter ottenere la liquidazione delle spettanze, devono presentare un'apposita domanda alla competente autorità giudiziaria (il magistrato titolare del procedimento in cui sono stati nominati) entro 100 giorni dal completamento delle operazioni peritali (ossia dal deposito della relazione finale) (art. 71 DPR 115/2002). Il termine indicato è previsto a pena di decadenza e, pertanto, in caso di mancato rispetto dello stesso, l'ausiliario non potrà più esercitare il diritto al compenso. La circostanza che l'ausiliario sia decaduto dal diritto di poter richiedere il compenso per le attività professionali preclude allo stesso di poter esercitare tale diritto anche al di fuori del procedimento di liquidazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, in un caso analogo a quello del quesito in questione, ha evidenziato che, verificatasi la decadenza, la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso da parte dell'ausiliario è preclusa sia nelle forme del processo civile ordinario che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione (Cass. 4 marzo 2015 n. 4373). Nel quesito in questione, il soggetto ha svolto l'attività professionale di CTU nominato dal tribunale. Avendo presentato a tale autorità la richiesta di liquidazione delle spettanze trascorso il termine di decadenza di 100 giorni previsto dalla normativa di riferimento (art. 71 DPR 115/2002), il Consiglio dell'Ordine non può formulare un parere di liquidazione degli onorari, dal momento che l'ausiliario non può più esercitare il diritto al compenso. Fonte: PO CNDCEC 8 marzo 2023 n. 21
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