Con ricorso avanti alla competente Corte di Giustizia tributaria, un contribuente impugna un atto della riscossione, contestandone l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposto. Durante il giudizio, la controparte deposita la prova delle notifiche, che tuttavia risultano effettuate tramite operatori di poste private. Si analizzano le condizioni per poter contestare le notifiche.
Notifiche a mezzo posta degli atti tributari e della riscossione e liberalizzazione dei servizi postali
La notificazione è un procedimento che non ammette equipollenti ed è finalizzato a garantire la conoscenza “legale” dell'atto al destinatario, attribuendo efficacia fidefacente a quanto certificato dal soggetto notificatore. Infatti, ogni qual volta viene rispettato il procedimento notificatorio così come tipizzato dalla legge, l'atto si considera comunque conosciuto dal destinatario (cfr. Cass. SS.UU. n. 23675/2014), mentre se la notificazione è effettuata “con modalità non conformi allo schema legale tipico”, essa sarà da considerarsi addirittura inesistente (Cass. n. 25079/2014).
Anche gli atti tributari devono essere portati a conoscenza del contribuente tramite notifica, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 60 DPR 600/73, per gli avvisi di accertamento, e all'art. 26 DPR 602/1973 per gli atti della riscossione.
Nello specifico, tali disposizioni, rinviando alle norme sulla notifica degli atti giudiziari in materia civile, prevedono che le notifiche a mezzo posta siano effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla L. 890/1982 (cfr. Cass. n. 27021/2014 e Cass. n. 19467/2016). Si tratta di una disciplina ad hoc attraverso la quale l'ufficiale postale è tenuto a svolgere una serie di operazioni tipizzate e in relazione alle quali egli assume il ruolo di pubblico ufficiale, tanto che la veridicità di quanto attestato è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico (cfr. Cass. n. 14163/2018 e Cass. n. 19547/2019).
Proprio per questo motivo, la notifica a mezzo posta può essere effettuata solo avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. o di operatori postali privati che garantiscono elevati livelli di sicurezza, qualità, continuità e disponibilità nell'esecuzione dei relativi servizi, ma, in quest'ultimo caso, solo a partire dall'1 gennaio 2018, data di entrata in vigore del novellato art. 1 L. 890/1982 (o, a tutto concedere, dal 10 settembre 2017, data di entrata in vigore della L. 124/2017).
Le notifiche tramite operatori postali privati: condizioni di validità.
Nonostante già nel 2008 l'Unione Europea avesse previsto la liberalizzazione dei servizi postali anche per le attività di notifica di atti giudiziari ed amministrativi (cfr. Direttiva 2008/6/CE), l'Italia ha recepito questa innovazione solo con la L. 124 del 4 agosto 2017.
Fino ad allora, l'unico operatore postale abilitato alle notifiche di detti atti era Poste Italiane, tanto che la notifica a mezzo poste private doveva considerarsi certamente nulla (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020) se non addirittura inesistente (cfr. Cass. n. 2262/2013 e Cass. n. 16628/2017).
La L. 124/2017 ha quindi ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Poste Italiane, le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, a patto, però, che questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 D.lgs. 261/99. Tale disposizione prevede che il Ministero subordini il rilascio della licenza al fatto che l'operatore postale privato sia in grado di rispettare “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefacente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020). Si tratta, quindi, di una vera e propria licenza individuale speciale che deve essere preesistente alla spedizione dell'atto da notificare affinché il procedimento notificatorio possa essere considerato valido.
La lista degli operatori postali titolari di detta licenza è disponibile on-line, sul sito del MISE (https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/postale/area-operatori-postali).
Inoltre, poiché nel processo tributario opera il principio dispositivo anche in punto di prova, dovrebbe essere l'ente impositore e/o l'agente della riscossione a produrre in giudizio la prova della esistenza di una licenza individuale speciale in capo all'operatore di poste private, che sia precedente alla data di notifica dell'atto.
Di conseguenza, la notifica dell'atto tributario effettuata tramite operatore di poste private è da considerarsi viziata in due casi:
se effettuata prima dell'1 gennaio 2018 (o, a tutto concedere, del 10 settembre 2017);
se effettuata a partire dall'1 gennaio 2018 (o, a tutto concedere, dal 10 settembre 2017), in assenza di una licenza individuale precedente alla data di notifica.
Tuttavia, qualora tale vizio dovesse condurre alla nullità (e non all'inesistenza) della notifica, l'eventuale impugnazione dell'atto invalidamente notificato sanerebbe il relativo vizio ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In questo caso, “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SS.UU. n. 299/2020).
LA SOLUZIONE
Il contribuente può eccepire l'invalidità della notifica degli atti notificati tramite poste private se la notifica è avvenuta:
- anteriormente all'1 gennaio 2018 (o, a tutto concedere, al 10 settembre 2017); e/o
- a partire dall'1 gennaio 2018 (o, a tutto concedere, dal 10 settembre 2017), in assenza della prova che l'operatore posta privato fosse in possesso di una licenza individuale speciale rilasciata dal MISE precedente alla data di notifica.
In questi casi, infatti, gli atti presupposti dovrebbero essere annullati, con conseguente annullamento anche dell'atto impugnato derivato.
Si ricorda, comunque, che in caso di notifica disposta da un operatore postale privato privo di licenza individuale speciale, secondo la Suprema Corte, l'eventuale impugnazione diretta dell'atto notificato comporterebbe la sanatoria del vizio di notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.