giovedì 09/03/2023 • 14:12
La Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento di ricerca dell'8 marzo 2023, hanno analizzato e fornito spunti di riflessione sulla disciplina della definizione agevolata di liti tributarie.
redazione Memento
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La legge di bilancio 2023 ha previsto una serie di istituti definitori della pretesa impositiva (c.d. tregua fiscale), tra i quali rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio (art. 1 c. 186 -205 L. 197/2022). Con il documento di ricerca dell'8 marzo 2023, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha analizzato il contenuto della normativa e la sua applicazione pratica, fornendo utili spunti di riflessione sull'interpretazione della disciplina e la gestione dei giudizi in corso, di seguito riportati.
Le controversie definibili
Sono definibili tutte le liti pendenti, indipendentemente dalla natura impositiva o meno dell'atto, mentre nella relazione illustrativa della legge di bilancio, ora superata, ci si limitava ai soli atti impositivi.
Il primo requisito di ammissibilità alla definizione agevolata è che il giudizio deve vedere coinvolta l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane o gli enti territoriali. Risulta, quindi, esclusa l'Agenzia della riscossione. Non sono definibili le controversie in cui l'Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione né successivamente chiamata in giudizio né intervenuta volontariamente.
È legittimato a presentare la domanda di definizione agevolata il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo, chi vi è subentrato (es. erede) o chi ne ha la legittimazione (es. curatore fallimentare).
Il requisito oggettivo
Sono definibili tutte le liti pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, al 1° gennaio 2023 (cfr anche Circ. AE 27 gennaio 2023 n. 2). Sono compresi anche i giudizi avverso le cartelle emesse a seguito di controlli automatizzati (cfr Cass. SU 25 giugno 2021 n. 18298).
Il requisito temporale
Al 1° gennaio 2023 occorre che il ricorso, introduttivo del giudizio di primo grado, sia stato già notificato. Rientrano nel perimetro agevolativo le notifiche effettuate entro le 23.59 del 1° gennaio 2023 ovvero quelle per le quali, entro quell'orario, il gestore della PEC del ricorrente ha lasciato la ricevuta di accettazione del messaggio di invio.
Il perfezionamento
Per definire la lite occorrono entrambe le seguenti condizioni:
Fonte: Documento di ricerca FNC 8 marzo 2023, Com. Stampa CNDCEC 8 marzo 2023
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