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giovedì 09/03/2023 • 06:00

Impresa In vigore dal 22 marzo 2023

Operazioni straordinarie transfrontaliere: recepita la direttiva UE

Pubblicato in GU il D.Lgs. 19/2023, che norma le operazioni straordinarie transfrontaliere colmando la precedente lacuna su trasformazioni e scissioni che riduceva la certezza del diritto e le tutele di lavoratori, creditori e soci. Obiettivo è aumentare la crescita economica anche per effetto della maggiore concorrenza.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (“Decreto”) che dà attuazione della Dir. UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (“Direttiva”) sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (“Operazioni Transfrontaliere”).

Le disposizioni del Decreto, in vigore dal 22 marzo 2023, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023; vi sono tuttavia delle eccezioni specifiche previste dall'articolo 51 del Decreto la cui applicabilità decorre dal 22 marzo 2023.

La Direttiva estende l'ambito dell'intervento di armonizzazione, che si amplia, rispetto alle sole fusioni transfrontaliere, anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. L'assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causava, infatti, una frammentazione delle regole e un'incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento nonché una minore tutela dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza nel mercato interno. La finalità è di incentivare la libertà di stabilimento e di assicurare il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell'integrazione europea, come la promozione sociale e del dialogo sociale.

Il Decreto fornisce alle società operanti nel mercato interno e nello spazio economico europeo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, garantendo elevata protezione sociale ed adeguata tutela di lavoratori, creditori e soci di minoranza.

Ambito di applicazione

Il Decreto si applica alle Operazioni Transfrontaliere:

  1. riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato UE che hanno la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito in UE;
  2. riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio UE la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale, se l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni è parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato UE partecipanti o risultanti dall'operazione;
  3. che non rientrano nei primi due casi e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell'articolo 25 Legge 218/95;
  4. a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell'articolo 25 Legge 218/95;
  5. riguardanti società nei cui confronti sono aperte procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d'impresa.

Ruolo centrale del Notaio

Il Decreto assegna un ruolo centrale al notaio, competente per le verifiche essendo pubblico ufficiale, che può richiedere documenti ed informazioni necessari per la verifica delle condizioni di procedibilità e dell'assenza di condizioni ostative. Il notaio effettua un controllo di legalità che prevede la ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla competente autorità per attestare il regolare adempimento degli atti preliminari all'operazione, in conformità alla legge dello Stato membro interessato.

Per la disamina della documentazione e per le verifiche il notaio può richiedere l'assistenza di uno o più esperti con specifici requisiti di indipendenza.

Trasformazione

Il Decreto definisce Trasformazione l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge. Tra le varie informazioni che vanno indicate nel progetto di trasformazione particolare interesse rivestono:

  • i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione o dei membri degli organi di controllo della società sottoposta a trasformazione;
  • i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei 5 anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali è stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio oppure è in corso il relativo procedimento.

Recesso ed Opposizione

I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla società italiana che procede alla trasformazione. Il parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, è redatto da un esperto indipendente ed è messo a disposizione, presso la sede della società e con modalità telematica, almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Con riguardo alla società italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non può essere rilasciato prima di 90 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa (“Termine”), salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione possono, sempre entro il Termine, fare opposizione.

Fusione e scissione

Anche per la fusione e la scissione è prevista la redazione di un progetto, rispettivamente, di fusione o scissione, a tutela dei soci e dei creditori.

Relativamente alla fusione:

  1. in caso di contrasto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro, prevale la legge che regola la società risultante dalla fusione;
  2. l'organo amministrativo di ciascuna società redige una relazione destinata ai soci e ai lavoratori nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione e ne illustra le implicazioni per i lavoratori e per l'attività futura della società. L'organo amministrativo può redigere una relazione unica o due separate per soci e lavoratori;
  3. se la società risultante dalla fusione è italiana, il notaio, entro 30 giorni dal ricevimento dei certificati preliminari e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione, espleta il controllo di legalità.

Per quanto riguarda la scissione, quando:

  1. avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, i soci che non hanno concorso alla deliberazione e sono pregiudicati dalla non congruità del rapporto di cambio applicato hanno diritto, subordinatamente all'efficacia della scissione e salvo che sia esercitato il diritto di vendita, al pagamento di un indennizzo pari alla differenza, calcolata alla data di approvazione del progetto, tra il valore della partecipazione originaria e la somma dei valori delle partecipazioni mantenute o acquisite per effetto della scissione;
  2. la società scissa applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto, nei 6 mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori, secondo la legislazione dello Stato membro da cui è regolata, la partecipazione dei lavoratori nella società italiana risultante dalla scissione e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati in base a procedure, criteri e modalità stabiliti in accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nella società stessa. In mancanza di tali accordi, il regime applicato prima della scissione continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla società risultante dalla scissione.

Fonte: D.Lgs. 19/2023

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