giovedì 09/03/2023 • 06:00
Pubblicato in GU il D.Lgs. 19/2023, che norma le operazioni straordinarie transfrontaliere colmando la precedente lacuna su trasformazioni e scissioni che riduceva la certezza del diritto e le tutele di lavoratori, creditori e soci. Obiettivo è aumentare la crescita economica anche per effetto della maggiore concorrenza.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto (“Decreto”) che dà attuazione della Dir. UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (“Direttiva”) sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (“Operazioni Transfrontaliere”).
Le disposizioni del Decreto, in vigore dal 22 marzo 2023, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023; vi sono tuttavia delle eccezioni specifiche previste dall'articolo 51 del Decreto la cui applicabilità decorre dal 22 marzo 2023.
La Direttiva estende l'ambito dell'intervento di armonizzazione, che si amplia, rispetto alle sole fusioni transfrontaliere, anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera. L'assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causava, infatti, una frammentazione delle regole e un'incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento nonché una minore tutela dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza nel mercato interno. La finalità è di incentivare la libertà di stabilimento e di assicurare il perseguimento di altri obiettivi essenziali dell'integrazione europea, come la promozione sociale e del dialogo sociale.
Il Decreto fornisce alle società operanti nel mercato interno e nello spazio economico europeo nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, garantendo elevata protezione sociale ed adeguata tutela di lavoratori, creditori e soci di minoranza.
Ambito di applicazione
Il Decreto si applica alle Operazioni Transfrontaliere:
Ruolo centrale del Notaio
Il Decreto assegna un ruolo centrale al notaio, competente per le verifiche essendo pubblico ufficiale, che può richiedere documenti ed informazioni necessari per la verifica delle condizioni di procedibilità e dell'assenza di condizioni ostative. Il notaio effettua un controllo di legalità che prevede la ricezione del certificato preliminare rilasciato dalla competente autorità per attestare il regolare adempimento degli atti preliminari all'operazione, in conformità alla legge dello Stato membro interessato.
Per la disamina della documentazione e per le verifiche il notaio può richiedere l'assistenza di uno o più esperti con specifici requisiti di indipendenza.
Trasformazione
Il Decreto definisce Trasformazione l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge. Tra le varie informazioni che vanno indicate nel progetto di trasformazione particolare interesse rivestono:
Recesso ed Opposizione
I soci che non hanno concorso all'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla società italiana che procede alla trasformazione. Il parere sulla congruità del valore di liquidazione, indicato nel progetto di trasformazione, è redatto da un esperto indipendente ed è messo a disposizione, presso la sede della società e con modalità telematica, almeno 30 giorni prima dell'assemblea.
Con riguardo alla società italiana sottoposta a trasformazione, il certificato preliminare non può essere rilasciato prima di 90 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa (“Termine”), salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori all'iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla trasformazione possono, sempre entro il Termine, fare opposizione.
Fusione e scissione
Anche per la fusione e la scissione è prevista la redazione di un progetto, rispettivamente, di fusione o scissione, a tutela dei soci e dei creditori.
Relativamente alla fusione:
Per quanto riguarda la scissione, quando:
Fonte: D.Lgs. 19/2023
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Federico Gavioli
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