mercoledì 08/03/2023 • 12:00
Con il Decreto Interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023, il Ministero del Lavoro comunica che i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima possono richiedere, entro il 15 marzo 2023, l'indennità giornaliera di € 30 in caso di sospensione dal lavoro per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio per l'anno 2022.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro, con il Decreto Interministeriale n. 1 del 7 marzo 2023, in esecuzione della Legge di Bilancio 2022, dispone che per l'anno 2022 sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a € 30, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il termine per richiedere l'indennità è il 15 marzo 2023. Cosa sapere sull’indennità In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2022, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di € 30. Nei casi di arresto temporaneo non obbligatorio, l’indennità è riconosciuta alle stesse condizioni e per il medesimo importo: per un massimo di 40 giorni nel corso dell’anno; esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio. L’indennità è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa. Come richiedere l’indennità? Entro il 15 marzo 2023, le imprese inoltrano al ministero del Lavoro - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza esclusivamente online per ogni unità di pesca presente in azienda, tramite il sistema denominato “CIGSonline”. L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. Cosa allegare all’istanza? All’istanza devono essere allegati: Scheda 9 – anno 2022 – dichiarazione di avvenuto fermo comprensiva dell’attestazione dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea, da presentarsi all’Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo; File FPO-2022 disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, senza modificarne l’impaginazione; Modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito a conferma del medesimo codice IBAN; Copia di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. La procedura di inoltro degli allegati è dettagliatamente comunicata sul sito istituzionale del ministero del Lavoro. Chi sono i beneficiari? L’indennità, per entrambe le casistiche, non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali. Inoltre, l’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato. Come viene tassata l'indennità? L’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente. Fonte: DI 7 marzo 2023 n. 1
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