mercoledì 08/03/2023 • 06:00
Il Fisco torna a far chiarezza sui vincoli di investimento: la SGR è tenuta a verificare le caratteristiche dell'attivo del Fondo alla data di acquisto, le successive modifiche indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili sono ininfluenti.
redazione Memento
In tema di PIR alternativi, qualora successivamente alla effettuazione dell'investimento, si verifica un mutamento delle caratteristiche degli investimenti inseriti nel piano, del tutto indipendente dalla volontà del gestore e non prevedibile alla data di acquisto, detto mutamento è ininfluente ai fini della verifica del raggiungimento dei vincoli di investimento, sempreché tale aspetto sia in linea con la normativa regolamentare disciplinante il FIA. Il principio è stato ribadito dalle Entrate nella Risposta n. 243 del 7 marzo 2023. Il caso di specie La Risposta ha ad oggetto un FIA di diritto italiano, riservato mobiliare, istituito in forma ''chiusa'' che opera nel settore del private equity, gestito secondo lo schema acquisizione valorizzazione-dismissione di partecipazioni societarie, in relazione al quale la SGR istante intende modificare il Regolamento al fine di rendere il Fondo ''conforme'' alla normativa in materia di PIR Alternativi. Disciplina di riferimento Come noto, i fondi di private equity sono una forma di investimento nel medio-lungo termine nel capitale di rischio di aziende non quotate caratterizzate da un elevato potenziale di sviluppo e crescita, con l'obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. Sotto il profilo fiscale, la Legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi di capitale e diversi, percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori di attività d'impresa, nonché dagli enti di previdenza obbligatoria (cd. Casse di Previdenza) e dalle forme di previdenza complementare (cd. Fondi pensione) derivanti da investimenti operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo termine (cd. ''PIR'') che rispettino determinate caratteristiche espressamente previste dalla normativa, consistenti in vincoli e divieti di investimento (cd. regime PIR, art. 1 c. 100-114 L. 232/2016 ). Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità). Attualmente, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 (ordinari) e PIR Alternativi. Questi ultimi (PIR Alternativi) devono rispettare i seguenti vincoli di investimento (art. 13-bis c. 2bis DL 124/ 2019): per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, la quota obbligatoria del PIR deve essere investita, direttamente o indirettamente, in investimenti qualificati, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; gli strumenti finanziari devono essere emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia, con imprese residenti in Stati UE o in Stati SEE con stabile organizzazione in Italia; le imprese, oggetto degli investimenti, devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese. Con riferimento alla verifica della sussistenza delle ''caratteristiche'' proprie degli investimenti inseriti nel piano, quali, ad esempio, la residenza, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'emittente o l'inclusione nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti, la Circ. AE 26 febbraio 2018 n. 3/E (par. 7) ha chiarito che la stessa deve essere effettuata dall'intermediario presso cui è costituito il piano al momento di effettuazione dell'investimento in quanto, in linea di principio, non assumono rilevanza le modifiche intervenute, successivamente all'acquisto, in conseguenza di eventi non prevedibili da parte dell'investitore ed indipendenti dalla sua volontà (quali ad esempio operazioni di riorganizzazione societarie, trasferimenti all'estero della residenza o della stabile organizzazione, variazioni nella composizione dell'indice di borsa). Le predette modifiche intervenute successivamente al momento della acquisizione dell'investimento, infatti, costituiscono eventi non prevedibili da parte dell'investitore ed indipendenti dalla sua volontà. Per le Entrate, tale principio affermato in relazione ai PIR ordinari si applica, in linea di principio, a tutte le tipologie di PIR, inclusi i PIR Alternativi, compresi quelli effettuati per il tramite di OICR PIR compliant, per i quali il legislatore ammette la possibilità che la verifica dei vincoli di investimento possa essere raggiunta ''entro la data'' fissata espressamente nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi dell'OICR. Il parere delle Entrate Nel caso di specie, la SGR sarà tenuta a verificare le caratteristiche degli investimenti dell'attivo del Fondo alla data di acquisto, ivi compresa l'esclusione o meno negli indici FTSE MIB o FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. A tal fine, come chiarito dalle Entrate, che non assume rilevanza l'eventuale successivo inserimento nei suddetti indici o l'eventuale esclusione dagli stessi, purché tali eventi siano indipendenti dalla volontà della SGR e non prevedibili alla data di investimento in base alle informazioni in suo possesso. Fonte: Risp. AE 7 marzo 2023 n. 243
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