I debiti contributivi, di importo residuo fino a mille euro, che non vengono pagati entro il 31 marzo 2023 sono automaticamente annullati e, una volta stralciati, non potranno alimentare la posizione assicurativa.
Ad accendere i riflettori su tale conseguenza del saldo e stralcio 2023, che copre i singoli debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, è il CNDCEC, invitando i propri iscritti a valutare con attenzione la convenienza a partecipare alla rottamazione e, eventualmente, a evitarla versando il dovuto entro fine mese.
La nuova disciplina del saldo e stralcio, infatti, contrariamente alla scorsa edizione, non prevede, una specifica domanda da parte del debitore (art. 4 DL 119/2018). Nelle more dell'automatico annullamento, che opererà alla data del 31 marzo 2023, è disposta la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo. Ed è proprio quest'aspetto che l'INPS, nell'ambito della collaborazione istituzionale con il CNDCEC, ha voluto sottolineare, chiedendo al Consiglio di diffondere ai propri iscritti una specifica informativa che metta in evidenza la questione.
“E' di particolare importanza – si legge nel documento - attenzionare i contribuenti, con particolare riguardo ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), lavoratori autonomi in agricoltura e iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), sugli effetti derivanti dalla misura dello stralcio e per evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l'annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa. Si ricorda che per quanto riguarda la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l'eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore”.
Per tali categorie di lavoratori, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione. Tale questione assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell'intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Fonte: Informativa CNDCEC 7 marzo 2023 n. 31