mercoledì 08/03/2023 • 06:00
L'INPS, con la circolare 6 marzo 2023 n. 25, ha fornito istruzioni in materia di Opzione Donna, specificando i requisiti d'accesso e modalità di presentazione della domanda. La misura è accessibile per le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2022.
Ascolta la news 5:03
La Legge di Bilancio 2023, con l'art. 1, c. 292, Legge 197/2022, ha modificato l'art. 16 DL 4/2019 conv. in Legge n. 26/2019, in materia di pensione anticipata opzione donna.
L'INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25/2023 ha fornito istruzioni sull'applicazione delle disposizioni normative.
Destinatari: requisiti e condizioni
Opzione Donna è accessibile dalle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, requisito ridotto di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni, e si trovino in una delle seguenti condizioni:
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e viene confermato che l'accesso a opzione donna comporta che la pensione venga calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Le condizioni elencate, anche in riferimento al personale appartenente al comparto scuola o AFAM, devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Decorrenza
Le lavoratrici dipendenti e autonome, perfezionati i requisiti richiesti, conseguono la pensione decorsi:
La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2023, per le dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO.
In riferimento alla decorrenza per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell'articolo 59, c. 9, Legge 449/1997 e, dunque, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.
La pensione in opzione donna può essere conseguita anche successivamente alla prima decorrenza utile, tenendo ferma la necessità che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022 e sussistano le condizioni fin qui esaminate.
Domanda di pensione
La pensione in opzione donna decorre previsa domanda delle assicurate.
Nei casi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, l'interessata, in fase di domanda di pensione, deve compilare un'autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, riportando i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica e allegando il relativo documento, se non in possesso dell'Inps.
Se l'handicap grave è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, questa circostanza deve essere indicata nel campo “note” della domanda e l'interessata dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza stessa.
L'INPS ricorda come al verbale sono equiparati:
- l'accertamento provvisorio (art. 2, c. 2, DL 324/1993, conv. in Legge 423/1993, come modificato dall'art. 25, c. 4, lett. a), DL 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014);
- il certificato provvisorio (art. 2, c. 3-quater, DL 324/1993, conv. in Legge 423/1993, introdotto dall'art. 25, c. 4, lett. c), DL 90/2014).
Questi rendono possibile l'accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio provvisorio di handicap grave. Laddove il verbale definitivo non confermi il giudizio di handicap grave dell'accertamento/certificato provvisorio viene revocata la pensione.
Il requisito della convivenza viene accertato d'ufficio, previa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alla residenza anagrafica o all'eventuale dimora temporanea se diversa da quella abituale della richiedente o del disabile.
La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda, genitori, coniuge o unito civilmente della persona con disabilità non possano prestare assistenza perché ultra 70enni, affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Infine, in caso di patologie invalidanti di genitori, coniuge o persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all'Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per valutazione medico legale.
Fonte: Circ. INPS 6 marzo 2023 n. 25
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Le lavoratrici, autonome e dipendenti, hanno l'opportunità di accedere ad un pensionamento anticipato e sperimentale, introdotto dalla L. 243/2004, modificato dalla Riforma Fornero e, di anno in anno, prorogato dalle Le..
Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.