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mercoledì 08/03/2023 • 06:00

Lavoro Pensione anticipata

Opzione Donna 2023: chiarimenti su requisiti e presentazione della domanda

L'INPS, con la circolare 6 marzo 2023 n. 25, ha fornito istruzioni in materia di Opzione Donna, specificando i requisiti d'accesso e modalità di presentazione della domanda. La misura è accessibile per le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni entro il 31 dicembre 2022.

di Francesca Bicicchi - Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Legge di Bilancio 2023, con l'art. 1, c. 292, Legge 197/2022, ha modificato l'art. 16 DL 4/2019 conv. in Legge n. 26/2019, in materia di pensione anticipata opzione donna.

L'INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 25/2023 ha fornito istruzioni sull'applicazione delle disposizioni normative.

Destinatari: requisiti e condizioni

Opzione Donna è accessibile dalle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, requisito ridotto di 1 anno per figlio nel limite massimo di 2 anni, e si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti (non solo situazione di assenza naturale e giuridica, ma anche ogni condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, come divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso). Inps ha chiarito che il requisito dell'assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza e, in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, per l'accertamento di tale requisito, è condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento. Inoltre, i 6 mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (art. 1, c. 852, Legge 296/2006). In questo caso, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli. INPS ha chiarito come per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto sia attivo al momento della presentazione della domanda di pensione, mentre per le lavoratrici licenziate il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e le stesse non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento. In relazione alle istanze pervenute, l'Inps richiederà alla struttura per la crisi d'impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento, con riguardo alle date di apertura e chiusura dei tavoli di confronto, per accertare la sussistenza della condizione per erogare la pensione.

Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e viene confermato che l'accesso a opzione donna comporta che la pensione venga calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Le condizioni elencate, anche in riferimento al personale appartenente al comparto scuola o AFAM, devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.

Decorrenza

Le lavoratrici dipendenti e autonome, perfezionati i requisiti richiesti, conseguono la pensione decorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se il trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2023, per le dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO.

In riferimento alla decorrenza per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni dell'articolo 59, c. 9, Legge 449/1997 e, dunque, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

La pensione in opzione donna può essere conseguita anche successivamente alla prima decorrenza utile, tenendo ferma la necessità che i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022 e sussistano le condizioni fin qui esaminate.

Domanda di pensione

La pensione in opzione donna decorre previsa domanda delle assicurate.

Nei casi di assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, l'interessata, in fase di domanda di pensione, deve compilare un'autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno 6 mesi con un soggetto affetto da handicap grave, riportando i dati anagrafici della persona assistita, gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica e allegando il relativo documento, se non in possesso dell'Inps.

Se l'handicap grave è stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, questa circostanza deve essere indicata nel campo “note” della domanda e l'interessata dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa o della sentenza stessa.

L'INPS ricorda come al verbale sono equiparati:

- l'accertamento provvisorio (art. 2, c. 2, DL 324/1993, conv. in Legge 423/1993, come modificato dall'art. 25, c. 4, lett. a), DL 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014);

- il certificato provvisorio (art. 2, c. 3-quater, DL 324/1993, conv. in Legge 423/1993, introdotto dall'art. 25, c. 4, lett. c), DL 90/2014).

Questi rendono possibile l'accesso al pensionamento, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio provvisorio di handicap grave. Laddove il verbale definitivo non confermi il giudizio di handicap grave dell'accertamento/certificato provvisorio viene revocata la pensione.

Il requisito della convivenza viene accertato d'ufficio, previa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alla residenza anagrafica o all'eventuale dimora temporanea se diversa da quella abituale della richiedente o del disabile.

La lavoratrice che assiste un parente o un affine di secondo grado convivente deve dichiarare che, al momento della presentazione della domanda, genitori, coniuge o unito civilmente della persona con disabilità non possano prestare assistenza perché ultra 70enni, affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Infine, in caso di patologie invalidanti di genitori, coniuge o persona unita civilmente, la richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all'Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico per valutazione medico legale.

Fonte: Circ. INPS 6 marzo 2023 n. 25

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