mercoledì 08/03/2023 • 06:00
Il decreto 1° febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, istituito nello stato di previsione dello stesso.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, il decreto 1° febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Tale decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 26, c. 6-quater, DL 50/2022), istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Le disposizioni relative al citato Fondo, si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, c. 6-bis, 6-ter e 12 del DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) e, in particolare:
Istanza di accesso alle risorse del Fondo
I soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), relativamente ai contratti di cui all'art. 26, c. 6-bis e 6-ter, del DL 50/2022 ed i soggetti di cui al c. 12 del medesimo art. 26, in presenza dei presupposti citati nello stesso articolo, possono chiedere, entro il 31 gennaio 2024, l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT.
L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it. Detta istanza deve comprendere i seguenti elementi:
I soggetti sopra menzionati, possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
Esame delle domande ed erogazione delle risorse
L'art. 4 del decreto in esame, disciplina l'esame delle domande e le relative erogazioni delle risorse.
Il MIT, infatti, esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse, secondo l'ordine di presentazione delle stesse, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:
Nei decreti direttoriali suddetti, saranno indicate, altresì, le istanze non accolte ed i relativi motivi di esclusione. É fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il 31 gennaio 2024. Il rigetto della domanda riproposta sarà adottato con provvedimento espressamente motivato.
Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all'assegnazione delle risorse ed al loro trasferimento alle stazioni appaltanti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Fonte: Decreto MIT 1° febbraio 2023 (GU 6 marzo 2023)
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