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mercoledì 08/03/2023 • 06:00

Finanziamenti Decreto MIT in GU

Condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Il decreto 1° febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, istituito nello stato di previsione dello stesso.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, il decreto 1° febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Tale decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 26, c. 6-quater, DL 50/2022), istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.

Le disposizioni relative al citato Fondo, si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, c. 6-bis, 6-ter e 12 del DL 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) e, in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati ad un contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche agli accordi quadro sopra citati, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori sopra citati delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati;
  • ai contratti affidati ad un contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Istanza di accesso alle risorse del Fondo

I soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), relativamente ai contratti di cui all'art. 26, c. 6-bis e 6-ter, del DL 50/2022 ed i soggetti di cui al c. 12 del medesimo art. 26, in presenza dei presupposti citati nello stesso articolo, possono chiedere, entro il 31 gennaio 2024, l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al        link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it. Detta istanza deve comprendere i seguenti elementi:

  • i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
  • il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto   all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
  • l'entità del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

I soggetti sopra menzionati, possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  1. finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  2. finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  3. finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  4. finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Esame delle domande ed erogazione delle risorse

L'art. 4 del decreto in esame, disciplina l'esame delle domande e le relative erogazioni delle risorse.

Il MIT, infatti, esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse, secondo l'ordine di presentazione delle stesse, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nei decreti direttoriali suddetti, saranno indicate, altresì, le istanze non accolte ed i relativi motivi di esclusione. É fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il 31 gennaio 2024. Il rigetto della domanda riproposta sarà adottato con provvedimento espressamente motivato.

Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all'assegnazione delle risorse ed al loro trasferimento alle stazioni appaltanti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Fonte: Decreto MIT 1° febbraio 2023 (GU 6 marzo 2023)

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