mercoledì 08/03/2023 • 06:00
In materia di cessioni intra-UE, le autorità nazionali possono imporre al soggetto passivo un termine per provare la sussistenza delle condizioni previste per la non imponibilità IVA, purché siano rispettati i principi di effettività ed equivalenza. A stabilirlo è la sentenza 2 marzo 2023, C-664/21.
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La prova della cessione intra-UE
Con la sentenza 2 marzo 2023, C-664/21, la Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri possono stabilire un termine entro il quale deve essere fornita la prova della cessione intra-UE, a condizione che siano rispettati i principi unionali in materia di IVA di equivalenza ed effettività.
Com'è noto, gli articoli 131 e 138 della Direttiva 2006/112 prevedono la non imponibilità IVA per le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio, ma all'interno dell'Unione europea, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
Per beneficiare della non imponibilità IVA il soggetto passivo deve essere in grado di provare il trasporto o la spedizione dei beni nello Stato membro di destinazione.
La normativa unionale non fissa un termine entro il quale il soggetto passivo deve fornire alle Autorità fiscali la prova della cessione intra-UE, lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire un limite temporale. Ap
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