La stabile organizzazione italiana di un ente creditizio estero va considerata, indipendentemente dall'attività svolta, come filiale bancaria della società non residente in Italia con la conseguente applicazione di tutte le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES e IRAP. A confermarlo è la Risposta n. 242 pubblicata dalle Entrate lo scorso 6 marzo.
Nel caso di specie il quesito oggetto di interpello riguarda la possibilità di applicare alla branch italiana la disciplina IRES e IRAP tipica delle imprese di investimento e non quella specifica delle banche in ragione della circostanza per cui la stessa stabile organizzazione non avrebbe modificato, di fatto, le attività esercitate in precedenza (servizi di investimento), e non avrebbe svolto alcuna delle attività tipiche delle banche.
Ma la soluzione offerta dalla società estera non è condivisa dalle Entrate: la stabile organizzazione che, a partire dal 2021, risulta iscritta nell'apposito albo tenuto da Banca d'Italia in qualità di succursale di banca comunitaria, a regime, deve essere qualificata come filiale bancaria della società estera in Italia e deve, conseguentemente, applicare tutte le regole previste per gli enti creditizi ai fini IRES e IRAP, compresa l'addizionale IRES del 3,5% prevista per gli intermediari finanziari (art. 1 c. 65 L. 208/2015), dalla quale per espressa previsione di legge sono escluse le sole società di gestione dei fondi comuni di investimento e le SIM.
Pertanto, diversamente da quanto proposto nella soluzione interpretativa dell'istante, non trova applicazione la disciplina di deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 96% (art. 96 c. 13 TUIR) né quella che fa specifico riferimento ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 20 TUF (art. 6 c. 2 D.Lgs. 446/97). Infatti, nel periodo di imposta 2021, la stabile organizzazione è stata iscritta nel menzionato albo e, in seguito, nell'albo tenuto da Banca d'Italia in ossequio alle disposizioni del TUB. Al riguardo, in assenza di un'interruzione del periodo di imposta, le Entrate ritengono che in relazione a tutto il 2021 trovino applicazione le regole di determinazione previste, ai fini IRES e IRAP, sulla base di un criterio di prevalenza dell'attività svolta in corso d'anno, da declinare in termini di entità dei proventi reddituali conseguiti.
Nel caso specifico, la branch nel periodo di imposta 2021, ha conseguito solo proventi da attività di investimento. In ragione di tale condizione, per il Fisco, deve applicare, esclusivamente in relazione a tutto il periodo di imposta nel corso del quale si verifica la suddetta modifica dell'attività (periodo di imposta 2021), le regole fiscali specifiche delle SIM sia ai fini IRES che IRAP. A partire dal periodo di imposta 2022, come detto, la stabile organizzazione applicherà le regole fiscali valide per gli enti creditizi.
Fonte: Risp. AE 6 marzo 2023 n. 242