martedì 07/03/2023 • 06:00
Ai fini della determinazione del contributo spettante è dirimente la titolarità di POD: l'incorporante dovrà far riferimento ai consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel periodo di riferimento del bonus.
redazione Memento
Nell'ambito del credito di imposta per imprese non energivore, in caso di fusione, l'incorporante, nonostante l'aumento dei consumi, cui si aggiungono quelli delle società incorporate, ai fini del calcolo del contributo spettante dovrà comunque considerare le sole utenze di cui risultava intestataria nel periodo di riferimento del bonus. È quanto emerge dalla Risposta n. 241, pubblicata dalle Entrate il 6 marzo 2023, riguardante il tax credit previsto dall'art. 3 DL 21/2022. Nel caso di specie l'interpellante ha posto un quesito riguardante l'individuazione delle utenze, tra quelle di cui è titolare prima e dopo l'operazione di fusione, avvenuta nel 2021, da considerare ai fini del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019. In particolare, se, ai fini del credito d'imposta è necessario svolgere un confronto congiunto delle tre utenze ''prefusione'', o se si deve prendere in considerazione il solo costo dall'azienda incorporante nel corso dell'anno 2019, al netto delle utenze elettriche che facevano capo alle due società fuse. Per il Fisco la soluzione corretta è la seconda. Come evidenziato dalle Entrate, il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di POD da parte dell'impresa ad eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite); per tali situazioni, per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, la società del caso di specie non può utilizzare i dati di consumo relativi a POD intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all'operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita ed operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario. Conclusivamente, pertanto, ai fini del calcolo del contributo spettante, l'incorporante dovrà far riferimento al ''corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' calcolato sui consumi riferibili alle utenze di cui risultava intestataria nel suddetto periodo. Fonte: Risp. AE 6 marzo 2023 n. 241
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