lunedì 06/03/2023 • 14:10
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 240 del 6 marzo 2023, ha chiarito che l'insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce una sopravvenienza attiva tassabile.
redazione Memento
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Con la risposta n. 240 del 6 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'insussistenza di una passività derivante da componenti che non hanno concorso a formare il reddito imponibile non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'art. 88 DPR 917/86.
Tale orientamento si pone in continuità con la posizione espressa in risalenti documenti di prassi del Ministero delle Finanze, in cui si chiariva che i rimborsi d'imposta configurano una sopravvenienza attiva imponibile solo se le imposte cui si riferiscono risultano aver partecipato alla determinazione del reddito imponibile, mentre se le imposte oggetto di restituzione sono fiscalmente indeducibili, il loro rimborso non dà luogo a sopravvenienze attive imponibili (Ris. Min. 28 giugno 1979 n. 813 e Circ. Min. 27 maggio 1994 n. 73/E).
È opportuno richiamare anche la più recente Risp. AE 5 marzo 2019 n. 71 in cui, con riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto la tassazione di sopravvenienze attive emergenti dalla cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali di costi in precedenza imputati al conto economico, è stato chiarito che tale sopravvenienza non costituiva un componente di reddito tassabile ai sensi dell'art. 88 DPR 917/86.
Si ricorda che sono sopravvenienze attive imponibili i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (art. 88 DPR 917/86).
Nel caso di specie, l'insussistenza di passività che ha generato un componente positivo nel conto economico della società istante Alfa, beneficiaria di una scissione parziale della società Beta, non risulta correlata ad alcun componente negativo di reddito oggetto di deduzione nei periodi d'imposta precedenti. Infatti, la passività stralciata costituisce la rettifica di una posta patrimoniale, volta a bilanciare l'incremento patrimoniale determinato dall'iscrizione delle DTA, effettuata a seguito dell'imputazione della passività Beta ad Alfa nell'ambito dell'adeguamento dei valori della scissione. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, tale insussistenza non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile.
Fonte: Risp. AE 6 marzo 2023 n. 240
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