martedì 07/03/2023 • 06:00
La Corte ha rimesso alle SS.UU. il compito di dirimere la questione sulla configurabilità di un litisconsorzio processuale che in appello prescinda dalla inscindibilità o meno delle cause o dalla loro dipendenza, contribuendo all’autonomia del processo tributario rispetto al processo civile.
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Litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di appello quale specificità del processo tributario Nell'ordinanza n. 6204/2023 la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite di dirimere la questione se l'art. 53 c. 2 D.Lgs. 546/92, che stabilisce che l'atto di appello debba essere notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, prescinda completamente dalla distinzione tra cause scindibili e inscindibili come individuate ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c. contribuendo ad individuare una sfera di autonomia del processo tributario rispetto al processo civile che, come noto, ne rappresenta il modello di riferimento. Nel caso di specie al giudizio di primo grado, che riguardava l'omesso pagamento di una pluralità di somme contenute in varie cartelle esattoriali, avevano partecipato oltre l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia Entrate Riscossione, la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Viterbo. L'Agenzia delle Entrate non aveva notificato l'appello principale né alla Regione Lazio, né alla Camera di Commercio sul presupposto che i crediti, riconducibili a detti enti, sottostanti alla cartelle avessero natura extra- tributaria e pertanto, ...
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