lunedì 06/03/2023 • 06:00
Entro il 31 marzo la scelta se aderire o meno alla rottamazione. Una volta intervenuto l'annullamento automatico, la contribuzione oggetto di stralcio non potrà alimentare la posizione assicurativa.
redazione Memento
La contribuzione oggetto di saldo e stralcio non alimenta la posizione assicurativa. A sottolinearlo è un comunicato del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, frutto delle interlocuzioni intervenute tra i professionisti e l'INPS, che invita gli Ordini locali a richiamare l'attenzione degli iscritti su tale conseguenza dello stralcio, evitabile pagando il debito entro il prossimo 31 marzo. La misura, come noto, è stata reintrodotta dall'ultima legge di Bilancio (art.1, cc. 222-230, L. 197/2022) e consiste nell'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Diversamente dalla scorsa edizione, per aderire non occorre una specifica domanda da parte del debitore. Nelle more dell'automatico annullamento, è disposta la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, restando ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la suddetta data, il pagamento degli importi dovuti che saranno acquisiti a titolo definitivo. Da qui la raccomandazione del CNO, rivolta, in maniera particolare, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti), ai lavoratori autonomi in agricoltura e agli iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti), di considerare gli effetti derivanti dalla misura dello stralcio ed evidenziare la possibilità, almeno fino al 31 marzo 2023, di effettuare il pagamento della contribuzione che, in quanto oggetto di stralcio, non potrà, una volta intervenuto l'annullamento automatico, alimentare la posizione assicurativa. I consulenti invitano, inoltre, a tenere presente che, per quanto riguarda la Gestione separata committenti, gli importi stralciati ricomprendono anche l'eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Per queste categorie di lavoratori, escluse dall'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione. Tale questione, segnalano dal CNO, assume maggiore rilevanza per i lavoratori autonomi agricoli per i quali il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell'intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate. Fonte: Comunicato CdL 1° marzo 2023
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