A pochi giorni dall'entrata in vigore del decimo pacchetto di sanzioni adottate dall'Unione Europea contro la Russia, le Dogane hanno pubblicato un avviso che fa luce sulle restrizioni adottate sebbene le stesse siano di natura non prettamente doganale.
Il nuovo pacchetto, contenuto nel Regolamento del Consiglio (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023, prevede nuove misure sanzionatorie, ne amplia di già esistenti e introduce una serie di nuove deroghe, tra cui, la più significativa, consiste in una deroga generale ai divieti di importazione nell'UE delle merci originarie/provenienti dalla Russia.
Divieti all'esportazione e relative deroghe
Al riguardo si segnalano:
nell'ambito dei beni e delle tecnologie per l'aviazione o l'industria spaziale, l'introduzione di nuove deroghe in base alle quali il noto divieto di esportazione, limitatamente alle merci elencate nella parte D di cui all'allegato XI, non opera all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti ('art. 3quater, par. 1, Reg. 833/2014);
nell'ambito dei beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, è previsto che il divieto di esportazione (art. 3 duodecies, par. 1, Reg. 833/2014) non si applica, nei seguenti casi:
all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o di contratti necessari per l'esecuzione di tali contratti, aventi ad oggetto i prodotti elencati nell'allegato XXIII, parte C, ad esclusione dei beni che rientrano nei codici NC 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24 ai quali continua ad applicarsi il paragrafo 3 del medesimo articolo;
in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII parte C, quando ciò è necessario per la produzione di beni in titanio strettamente necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.
Divieti all'importazione e relative deroghe
Nuove deroghe prevedono che il divieto di importare non si applichi, all'esecuzione, fino al 27 maggio 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (art. 3decies, par.1, Reg. 833/2014) relativamente alle merci di cui all'Allegato XXI, parte C.
È, inoltre, previsto che le autorità doganali, a determinate condizioni, possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione ma sono state bloccate in applicazione del Regolamento 833/2014, purché siano state presentate in dogana conformemente all'art. 134 CDU. Le stesse devono essere state introdotte nel territorio UE prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione e comunque prima del 26 febbraio 2023. Le autorità doganali non applicano le suddette deroghe se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.
Con riguardo ai codici NC 2803 (carbonio) e 4002 (gomma sintetica), il nuovo pacchetto ha introdotto deroghe al divieto di importazione fino al 30 giugno 2024, nell'ambito di determinati contingenti quantitativi, la cui gestione è effettuata dalla Commissione e dagli Stati membri. Nello specifico, le quantità sono le seguenti:
752.475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803 (art. 3decies par. 3quinqies bis, Reg. 833/2014);
562.973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002 (art. 3decies par. 3quinqies bis, Reg. 833/2014).
Fonte: Avviso ADM 3 marzo 2023