sabato 04/03/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito alla fornitura di sistemi di climatizzazione e di impianti fotovoltaici (risposta n. 238 del 3 marzo 2023).
redazione Memento
Secondo l'Agenzia delle Entrate, al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello ''sconto in fattura'', il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò ''anche in caso di sconto parziale''. Diversamente, ove nella fattura d'acconto non sia indicato l'esercizio dell'opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura. È quando ha sostenuto il Fisco con la risposta n. 238 del 3 marzo 2023. Il Fisco ha fornito un chiarimento in merito alla fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici e bonus edilizi, con particolare riferimento all'esercizio dell'opzione per lo sconto. L'Agenzia ha richiamato la nota n. 18 della circolare n. 19/2022, nella quale si precisa che lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale) e la restante parte non coperta da sconto deve essere pagata utilizzando, nei casi previsti dalla norma, il bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura a fronte di spese per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta una detrazione del 50 per cento, qualora i lavori agevolabili siano fatturati con due documenti di spesa distinti, è necessario per fruire dell'agevolazione applicare lo sconto (nella misura massima del 50 per cento) su ognuno dei predetti documenti e pagare con bonifico bancario o postale le restanti parti. Secondo l'Agenzia, dalle disposizioni relative al meccanismo dell'opzione, secondo cui la detrazione va commisurata alla spesa ''sostenuta'' come documentata con fattura e lo sconto non può essere superiore alla detrazione spettante, emerge l'obbligo di indicare in ciascuna fattura lo sconto concesso al committente. D'altronde, lo sconto in fattura non è altro che un contributo anticipato dai fornitori, corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto. FONTE: Risp. AE 3 marzo 2023 n. 238
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