venerdì 03/03/2023 • 15:29
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 237 del 2 marzo 2023, ha chiarito gli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale da parte dei beneficiari italiani di un trust estero.
redazione Memento
Con la risposta n. 237 del 2 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beneficiari di un trust trasparente estero devono dichiarare i redditi e assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria a essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. Il quadro RW del modello redditi, infatti, deve essere compilato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all'estero, ma anche dai titolari effettivi (art. 4 DL 167/90). Nel caso di specie, il trust è stato istituito nel 1980 dalla disponente (nonna dell'istante) che è stata anche l'unica beneficiaria del predetto trust fino alla data della propria morte, avvenuta nel 1983, ed è regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky. Il trustee incaricato era una società statunitense, oggi una banca. In seguito al decesso della disponente sono divenuti beneficiari i suoi due figli e, successivamente al decesso del padre dell'istante, allo stesso sono subentrati i propri figli (l'istante e la sorella). Da marzo 2020 il trustee ha effettuato a favore dell'istante e della sorella delle attribuzioni di somme. Si ritiene che il trust in oggetto sia trasparente vale a dire con beneficiari di reddito individuati (ai sensi dell'art. 73 c. 2 DPR 917/86). L'istante e la sorella sono beneficiari individuati del trust a partire dalla morte del padre e titolari effettivi, ai fini del monitoraggio fiscale, dei beni in trust, ciascuno per la propria quota (cfr Circ. AE 20 ottobre 2022 n. 34/E). In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il reddito comunicato dal trustee è imputato all'istante quale reddito di capitale che concorre alla formazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. Con riferimento al medesimo periodo in cui l'istante è individuabile quale beneficiario del trust, sussiste in capo al medesimo, in quanto titolare effettivo, l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Infine, le attribuzioni all'istante di somme o beni riconducibili al patrimonio del trust devono essere assoggettate all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. Fonte: Risp. AE 2 marzo 2023 n. 237
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