lunedì 06/03/2023 • 06:00
Quali sono le conseguenze, in termini di responsabilità dell'inquinamento di suoli, per il caso in cui l'autore della contaminazione e l'attuale proprietario del terreno non coincidano per molteplici passaggi di proprietà e quali gli elementi che occorre considerare.
Ascolta la news 5:03
Nell'ambito di una serie di passaggi di proprietà di un sito – che ricade nel perimetro di un S.I.N., Sito di Interesse Nazionale – in relazione al quale è stata riscontrata una grave situazione di degrado ambientale e di inquinamento, e sul quale sono state avviate operazioni di messa in sicurezza di emergenza, la Pubblica Amministrazione competente ha avviato l'istruttoria per l'individuazione, ai sensi dell'art. 244 d.lgs. n. 152/2006, del soggetto responsabile della contaminazione rilevata.
Si chiede di illustrare le conseguenze in termini di responsabilità dell'inquinamento di suoli per il caso in cui l'autore della contaminazione e l'attuale proprietario del terreno non coincidano, e i principali principi sottesi alla normativa.
I profili di cui occorre tener conto in situazioni come quelle sinteticamente delineate sono molteplici.
Inquinamento ambientale
La prima questione da affrontare riguarda il potere della P.A. nell'individuare le soluzioni applicabili al caso concreto: a tale riguardo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nei casi di inquinamento ambientale, trattandosi di risolvere questioni tecniche di particolare complessità consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE (messa in sicurezza di emergenza), caratterizzazione e bonifiche – nell'individuare le soluzioni applicabili l'autorità amministrativa dispone di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (da ultimo, Cons. Stato, sentenza n. 1658/2021).
Responsabilità per l'inquinamento del sito
La seconda riguarda, invece, l'individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito, che si basa sul criterio causale del “più probabile che non”: in sintesi, questo principio stabilisce che, ai fini dell'individuazione della responsabilità, è sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione (Cons. Stato, n. 7121/2018), potendosi pertanto a tali fini accedere anche alla prova per presunzioni (Cons. Stato, n. 8033/2021).
Contaminazioni storiche
Il terzo aspetto concerne quanto affermato dall'art. 242, comma 1, del Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152/2006) che – nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche” – ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante (che ha carattere permanente), anche se risalente nel tempo e conclusasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale (Cons. Stato, n. 8033/2021); del resto, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni “storiche” non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell'ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.
Di conseguenza, è del tutto ragionevole porre l'obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (in particolare, dell'omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti. Cons. Stato, n. 2301/2020).
Responsabilità dell'impresa per l'inquinamento
Il quarto aspetto – la responsabilità dell'impresa per l'inquinamento – merita un approfondimento a parte: occorre evidenziare, infatti, che la responsabilità dell'impresa per l'inquinamento deve essere intesa “in termini sostanziali”.
I fenomeni societari relativi ai gruppi, alle forme di successione e al trasferimento d'azienda danno luogo ad una successione universale inter vivos che generano la responsabilità dell'acquirente; in questi termini si è espresso di recente il Consiglio di Stato (sentenza n. 217/2022), precisando che:
La conseguenza, secondo la giurisprudenza, consiste nel fatto che “nessun ostacolo di ordine giuridico è ravvisabile ad applicare quest'ultima ad un soggetto che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrato a quest'ultimo”;
Cuius commoda eius et incommoda: antico principio, tuttora applicato nel nostro ordinamento, secondo il quale il soggetto che trae vantaggi da una situazione, deve sopportare anche gli svantaggi derivanti dalla stessa. |
Del resto, “nonostante la concezione sostanzialistica di impresa si sia sviluppata a livello europeo nella materia della tutela della concorrenza, ciò non esclude che lo stesso principio possa essere applicato ad altri settori, tra cui quello in esame, in cui, a fronte di una pluralità giuridica soggettiva delle imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo ed un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall'attività di una controllata”.
Ciò impone:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.