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  • Tempo di lettura 8 min.

Un dipendente – inabile al lavoro nel 2017 in due distinti periodi rispettivamente di 109 e 124 giorni – veniva licenziato dalla s.r.l. sua datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto ai sensi del CCNL del Terziario applicato al rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento espulsivo, il lavoratore ricorreva in giudizio ritenendo di non aver superato i 180 giorni di cui al CCNL, in ragione della non consecutività dei due periodi di assenza. Soccombente, il lavoratore si rivolgeva alla Corte d'Appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento, condannando la s.r.l. alla reintegra nel posto di lavoro e la s.p.a. (in cui la s.r.l. si era fusa per incorporazione) al risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Secondo la Corte territoriale, gli artt. 175 e 177 CCNL del Terziario dovevano essere interpretati come recanti la previsione di un comporto secco di 180 giorni e, in base al loro combinato disposto, “se ad un periodo di malattia, nello stesso anno, segue un'interruzione, comincia a decorrere un nuovo periodo di comporto di 180 giorni”. Inoltre, la Corte evidenziava che, alla luce della dichiarazione a verbale in calce all'art. 177 CCNL del 2008 e di un suo precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. 29 dicembre 2015 n. 26005) “ogni periodo di comporto ha durata di 180 ...

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