venerdì 03/03/2023 • 06:00
Rispetto al 2022 cambiano le regole per la determinazione del bonus pubblicità che potrebbero risultare più o meno vantaggiose a seconda dei casi. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono inviare l’istanza per “prenotare” il credito d’imposta dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2023.
Ascolta la news 5:03
Dal 1° marzo 2023 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti pubblicitari rilevanti attesi nel 2023 e quello relativo ai medesimi investimenti sostenuti nell'anno precedente, così da determinare, per differenza, l'incremento di spesa atteso sostenuto nel 2023 che fungerà da base di calcolo del credito d'imposta.
Successivamente all'invio di tale prima comunicazione, che ha il solo scopo di “prenotare” l'incentivo sulla base delle stime di spesa per l'anno in corso, è richiesta poi la trasmissione di una successiva dichiarazione (di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese eleggibili) in cui riportare gli investimenti effettuati a consuntivo, che non potranno in ogni caso superare quelli indicati in sede di prenotazione.
Le regole di calcolo dell'incentivo 2023
Rispetto alle regole speciali applicabili per il beneficio relativo al triennio 2020-2022, a decorrere dal 2023, il credito è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Tornano pertanto operative le regole ordinarie, tali per cui il bonus è riconosciuto solo sull'incremento dell'investimento effettuato nell'anno di agevolazione rispetto a quello dell'anno precedente, sempre a condizione che tale incremento sia almeno pari all'1%.
Da ricordare, inoltre, come, ai sensi dell'art. 57-bis c. 1-quinquies DL 50/2017 (introdotto dall'art. 25-bis c. 1 lett. b) DL 17/2022), a partire dal 2023 non sono più eleggibili le spese su emittenti televisive e radiofoniche.
La compilazione del modello
Il modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” è unico e comune sia ai fini della “prenotazione” del beneficio sia ai fini della trasmissione della dichiarazione sostitutiva dovuta nel 2024 riportante i dati delle spese 2023 a consuntivo. Per segnalare che si intende utilizzare il modello ai fini della “prenotazione”, andrà barrata, in corrispondenza del rigo “Tipo di comunicazione”, la casella denominata “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”.
Nella sezione “Dati degli investimenti e del credito richiesto”, previa indicazione al campo 1 dell'anno per cui si richiede l'acceso al bonus (i.e. 2023), si procederà a riportare in corrispondenza del rigo “STAMPA” i dati relativi alle spese 2022 e 2023, cosicché l'applicativo di compilazione evidenzierà in automatico l'incremento atteso (campo 4) e il relativo credito spettante (campo 5). I medesimi dati saranno poi imputati al rigo “TOTALI” (campi da 10 a 12). Al campo 13 risulterà, in automatico, la percentuale di incremento direttamente deducibile dai dati indicati nei campi precedenti.
A seguito dell'esclusione dal beneficio degli investimenti in emittenti televisive e radiofoniche a decorrere dal 2023, i campi relativi al rigo “EMITTENTE TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI” non dovranno essere compilati.
Nel caso in cui il credito richiesto sia di importo superiore a euro 150.000, sarà necessario compilare la relativa sezione “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”, nella quale il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare, ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, una delle seguenti dichiarazioni:
In sede di invio del modello ai fini della “prenotazione” del beneficio, non deve essere compilata la sezione “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Individuazione delle spese rilevanti
Le spese eleggibili si considerano sostenute in base alle regole previste dall'art. 109 DPR 917/86 (come specificato all'art. 4 c. 2 Decreto attuativo 16 maggio 2018), rendendosi così a tal fine irrilevante il metodo di determinazione del reddito in capo al contribuente. In altre parole, trovano applicazione le regole proprie della “competenza fiscale”, nonostante, come noto, le stesse siano state “disattivate” dal legislatore ai fini della determinazione del reddito d'impresa in ossequio al principio della derivazione rafforzata applicabile sia ai soggetti IAS adopter sia a quelli OIC adopter.
Nella determinazione dell'importo delle spese eleggibili 2023, andranno prese in considerazione solo quelle ricollegabili a prestazioni imputabili per competenza all'anno (anche in base ad evidenze documentali ed eventuali ordini già inviati ai fornitori), rendendosi irrilevante, in linea generale:
Presentazione della comunicazione
La presentazione del modello è prevista esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite gli appositi canali a disposizione nella propria area riservata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare, si ricorda che la comunicazione può essere trasmessa:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Dal 1° al 31 marzo 2023 i soggetti interessati possono presentare la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità che, dal 2023, è concesso nella misura del 75% del valore i..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.