Ace Ordinaria e Super Ace
L'incentivo Ace consiste nella facoltà di dedurre dal reddito complessivo netto un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio immesso nella società sotto forma di conferimento in denaro ovvero di accontamento di utili a riserve disponibili.
Si rammenta che a fianco della disciplina dell'ACE cd. ''ordinaria'', introdotta dal citato DL n. 201/2011, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto alcuni elementi rafforzativi dell'agevolazione circoscritti al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il rafforzamento del beneficio prevede la previsione di un'aliquota maggiorata e la possibilità di trasformazione dell'ACE in credito d'imposta ai fini dell'utilizzo in compensazione, del rimborso e della sua cessione.
La ratio della Super Ace è la stessa dell'Ace ordinaria, vale a dire quella di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento tra capitale proprio e capitale di terzi, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio fiscale maggiorato in relazione alle nuove capitalizzazioni realizzate nel 2021.
Il rafforzamento del beneficio è stato realizzato attraverso la previsione di regole peculiari, relative al meccanismo di determinazione del beneficio, volte a renderlo più consistente in termini quantitativi (attraverso la previsione di un'aliquota maggiorata) e più agevolmente fruibile (attraverso l'introdotta possibilità di trasformazione dell'ACE in credito d'imposta ai fini dell'utilizzo in compensazione, del rimborso e della sua cessione) in un periodo in cui la crisi pandemica ha generato perdite che, nella ordinaria disciplina, non avrebbero consentito di fruire dell'agevolazione (al riguardo, la disciplina Super ACE prevede, infatti, una deroga al limite del patrimonio netto che opera per l'ACE ordinaria).
Da ciò deriva il legame inscindibile tra la Super Ace e l'Ace ordinaria, rappresentandone più che altro un rafforzamento, introdotto per il periodo di imposta 2021, a seguito delle difficoltà economiche causate dalla predetta crisi pandemica.
Super Ace: calcolo della base netta
La base ACE ''netta'' della Super Ace riferita al solo periodo 31/12/2020 31/12/2021 non deve tenere conto della base ACE calcolata nel precedente periodo 2010.
La Super ACE costituisce un rafforzamento dell'agevolazione già esistente (cd. ACE ordinaria) con riferimento agli incrementi di capitale proprio rilevanti nel periodo d'imposta 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente. Nell'ipotesi in cui l'ACE ordinaria relativa agli esercizi precedenti al 2021 sia negativa, l'Agenzia ritiene corretto considerare ai fini del calcolo della Super ACE gli incrementi del 2021 (al netto dei decrementi del 2021) senza penalizzare la Super ACE in relazione alla eventuale base ACE ''negativa'' relativa agli esercizi precedenti.
Riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio
Alla domanda se sia corretto imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire della Super ACE solo le riduzioni (i.e. sterilizzazioni) derivanti dalle operazioni, contemplate dal citato articolo 10 del Nuovo Decreto ACE, che si sono verificate nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021.
In particolare si tratta di un conferimento effettuato tramite rinuncia a credito finanziario verso la controllata e nell'erogazione di un finanziamento alla medesima controllata: in altri termini si tratta, quindi, di un credito di finanziamento sorto in periodo di ACE ''ordinaria'' ed estinto nel 2021, per effetto della suddetta rinuncia.
L'Agenzia precisa che le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio di cui al predetto articolo 10 da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell'ACE innovativa sono solo quelle derivanti dalle operazioni effettuate nel periodo compreso tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021.
L'Agenzia sottolinea che è la norma stessa, quindi, anche in relazione alle riduzioni derivanti dall'applicazione della norma antielusiva speciale di cui all'articolo 10 citato a richiedere un calcolo analitico della Super ACE separato da quello dell'ACE ordinaria - che, seppur da effettuarsi con la stessa modalità, è circoscritto alle operazioni rilevanti effettuate nel 2021.
Al riguardo, le stesse istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022 chiariscono che nel rigo RS112A (nel quale vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. ''ACE innovativa 2021''), nella colonna 3, deve essere indicato ''l'ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 201 del 2011''.
Riduzione di base ACE relativa all'incremento dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni
Nella determinazione della Super ACE spettante sugli aumenti di capitale proprio realizzati nel 2021 (rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2020), si deve tenere conto della eventuale riduzione di base relativa all'incremento dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni avvenuto nel medesimo periodo (2020 2021).
In sostanza, la norma citata sottrae al beneficio dell'ACE quegli investimenti non consistenti in un reale incremento del nuovo capitale dell'impresa poiché si sostanziano in operazioni di natura finanziaria poste in essere da soggetti che non svolgono attività finanziaria.
Con riferimento ai soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della penalizzazione, la locuzione ''banche ed assicurazioni'' deve essere valutata, includendo in tale novero di soggetti tutti coloro che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007.
Non possono essere assimilati ai soggetti che svolgono attività di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007 e devono quindi sottostare ai limiti imposti dalla norma in termini di sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio le holding diverse da quelle finanziarie (ovvero quelle holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese ''diverse'' da quelle finanziarie).
Il soggetto che non opera nei confronti del pubblico ed essendo incluso in un gruppo di soggetti che svolgono attività assicurativa può considerarsi alla stregua di una società di assicurazione non soggetta alla sterilizzazione dettata dal menzionato comma 6bis del DL n. 201/2011 né ai fini dell'ACE ordinaria, né ai fini della c.d. ''ACE Innovativa''.
FONTE: Risp. AE 1° marzo 2023 n. 227
Risp. AE 1° marzo 2023 n. 228