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giovedì 02/03/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Cessioni intracomunitarie con cliente non VIES, il punto dell’Agenzia

Il Fisco si è occupato del caso di un'azienda che, durante l'inserimento degli ordini dei clienti nella procedura on line, si è resa conto che alcuni operatori avevano indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L'Agenzia delle Entrate si è occupata di IVA, di cessioni intracomunitarie e della comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio VIES, rispondendo all'interpello posto da una società operante nel settore del packaging, che lavora tramite sito web fornendo beni in altri paesi europei con trasporto a cura della società istante. Nel caso in esame, nel corso dell'anno 2022,   durante l'inserimento dell'ordine  nella procedura on line, alcuni clienti comunitari hanno indicato una partita IVA non presente nella banca dati VIES. Il Fisco ha innanzi tutto ricordato che, per vendite a distanza intracomunitarie di beni, si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione. L'Agenzia ha quindi esaminato il caso del cessionario che non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione  valido iscritto alla  banca  dati VIES al momento della cessione. In tal caso, secondo il Fisco, l'operazione non può  beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA, con la conseguenza che questa dovrà essere  assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. Nel caso in esame, le cessioni della società a favore di clienti non VIES residenti in altri paesi UE non sono riconducibili nell'ambito delle vendite a distanza, a meno che i cessionari/clienti della società appartengano alle categorie di cessionari previsti dalla norma. FONTE: Risp. AE 1 marzo 2023 n. 230

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