giovedì 02/03/2023 • 06:00
La società resasi acquirente del bonus edilizio, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono il ramo d'azienda in quanto, per effetto della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito.
redazione Memento
Con la risposta dell'1 marzo 2023 n. 234, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente alla cessione del credito in caso di trasferimento dell'azienda. Nel dettaglio, l'istante ha prospettato un dubbio interpretativo in ordine alla fruizione del credito che intende acquisire dalla società che ha realizzato gli interventi nell'eventualità che, a seguito della cessazione dei disciplinari di affidamento, in relazione ad una serie di possibili scenari di affidamento del servizio ad altri soggetti, la società istante, seppur continuando a svolgere l'attività di manutenzione straordinaria e di implementazione degli asset che compongono il ramo d'azienda dedicato all'esercizio del trasporto pubblico, perda quest'ultimo in virtù di una cessione o di un affitto d'azienda. Al riguardo, il dubbio interpretativo prospettato verte, in particolare, sulla possibilità che il credito in esame si trasferisca al cessionario/affittuario per effetto della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda in proporzione al valore della produzione che verrebbe ceduto. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, ricorda che l'art. 121 DL 34/2020 contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall'effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma; con tale previsione, quindi, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo di cui all'art. 43-bis DPR 602/73 e all'art. 43-ter DPR 602/73. In relazione alla disciplina della circolazione dei suddetti bonus edilizi occorre, quindi, valorizzare la scelta del legislatore di non operare un rinvio tout court alle suddette regole generali, ma di dettare una disciplina caratterizzata dalla tassatività delle regole di circolazione. Alla luce delle previsioni dell'art. 121 DL 34/2020 che non consente per quanto di interesse nel caso di specie un'ulteriore cessione del credito da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione, con specifico riferimento al caso di specie, la società resasi acquirente del bonus edilizio in discussione, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono il ramo d'azienda in quanto, per effetto della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto di ''cessioni'' successiva alla prima previsto dall'art. 121 DL 34/2020. Fonte: Risp. AE 1 marzo 2023 n. 234
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